COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCURA FEDERALE FIGC 76 / stagione sportiva 2007/2008 – Gara Freccia Azzurra / Bellani disputata in data 10/11/2007, valida per il campionato Juniores Provinciale. Delibera della C.D.T.T. pubblicata sul C.U. 28/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCURA FEDERALE FIGC 76 / stagione sportiva 2007/2008 – Gara Freccia Azzurra / Bellani disputata in data 10/11/2007, valida per il campionato Juniores Provinciale. Delibera della C.D.T.T. pubblicata sul C.U. 28/2008. Con la delibera poco sopra indicata questa Commissione, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Bellani A.S.D. ha revocato la squalifica inflitta a Maurizio Stinco, calciatore della reclamante, incolpato di aver colpito con un pugno un avversario, a gioco fermo, episodio che ha dato origine ad una rissa generalizzata che obbligava l’arbitro a sospendere la gara. Il motivo della decisione consegue al fatto che il D.G. non ha riconosciuto lo Stinco quale autore del gesto di violenza, ciò nel corso di un anomalo ed irrituale confronto avvenuto successivamente al procedimento disciplinare assunto dal G.S. sulla base del rapporto di gara. Con il medesimo provvedimento il Collegio trasmetteva alla Procura Federale il fascicolo, affinché venisse accertata la identità del calciatore autore del fatto, segnalando nel contempo altri fatti suscettibili di eventuali provvedimenti disciplinari. La Procura Federale, con provvedimento n. 4775/CLP in data 19 maggio u.s., ha comunicato a questa Commissione l’esito delle indagini esperite, riservando ogni ulteriore decisione in ordine ad altri profili disciplinari, alla definizione del giudizio ancora qui pendente del quale chiede di essere informata. Dall’esame di tali atti istruttori è emersa la impossibilità di identificare l’autore del gesto di violenza fisica nei confronti di un avversario, gesto peraltro di estrema gravità sportiva per le sue conseguenze, tali che l’arbitro ha dovuto sospendere la gara ed il G.S. competente, di conseguenza, ha inflitto la perdita della gara per 0 – 3 ad entrambe le squadre. Preso atto che siffatte risultanze istruttorie non consentono a questa Commissione alcun intervento diretto, è necessario ricordare che, con la delibera pubblicata in data 3/01/2008, (C.U. n. 28/2008), il Collegio si è pronunciato sull’unico provvedimento disciplinare di cui è stata investita, ovvero il reclamo proposto dalla Bellani A.S.D. avverso la squalifica inflitta al calciatore Stinco Maurizio, provvedimento che è pertanto da ritenersi definitivo. D’altra parte la già richiamata gravità dell’episodio, nonché la strumentalizzazione che di esso potrebbe essere fatto, non può consentire che quanto accaduto rimanga privo di adeguata sanzione. Pertanto: - rilevato che in sede di prima istruttoria il D.G. ha dichiarato di aver commesso un errore di persona nell’identificare lo Stinco quale autore del fatto: - acquisita la documentazione qui trasmessa dalla Procura Federale nella parte in cui si evince la impossibilità di identificare il calciatore colpevole; - rilevata altresì la assenza di un provvedimento di archiviazione per esito negativo degli accertamenti ( art. 32, c.4); - considerato che non si è ancora compiuto il termine di cui all’art. 25, c.I, lettera d; - ritenuto verosimile che quanto accaduto postuli il ricorso al disposto del II comma dell’art. 4, la cui verifica rientra tra i compiti istituzionali della Procura Federale, delibera di rinviare il fascicolo a detto Organo per quanto vorrà assumere di conseguenza. P.Q.M. trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti che, in riferimento a quanto fin qui esposto, riterrà di dovere adottare.
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