COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 272 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo in proprio del calciatore Nannizzi Lorenzo ( tesserato a.s.d Ponte D’arbia ) avverso decisione del G.S.T Toscana. Squalifica dello stesso Nannizzi fino al 02.11.2008 ( C.U 47 del 02.05.2008 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
272 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo in proprio del calciatore Nannizzi Lorenzo ( tesserato a.s.d Ponte D’arbia ) avverso decisione del G.S.T Toscana. Squalifica dello stesso Nannizzi fino al 02.11.2008 ( C.U 47 del 02.05.2008 )
Il G.S.T , chiamato a pronunciarsi su fatti e situazioni verificatesi in occasione della gara Ponte D’Arbia -Chiantigiana del 17.04.2008 e valida per il campionato di seconda categoria , letto il rapporto di gara , dal quale emergeva l’espulsione a fine gara del Nannizzi , lo squalificava per 6 mesi , con la seguente motivazione:
“ A fine gara manifestava intenzioni aggressive nei confronti del D.G , non poste in essere per l’intervento di un dirigente. Nel contempo offendeva e minacciava l’arbitro”.
Il provvedimento assunto , veniva impugnato dall’interessato , il quale , con un reclamo sintetico ma efficace , dichiara a questo collegio di non essere lui , l’autore dei fatti descritti , ma bensi’ il suo compagno di squadra contraddistinto con il N° 13 . Chiede pertanto la revoca della sanzione ingiustamente inflittagli.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono:
L’arbitro della gara , a cui il Collegio ha chiesto delucidazioni in merito ai fatti , con nota del 25.05.2008 , ha ammesso di essere incorso in un errore di trascrizione dei dati relativi all’episodio che lo ha visto involontario protagonista , attribuendo al Nannizzi ( numero 15 ) cio’ che in realta’ deve essere attribuito al calciatore Buti Leonardo ( numero 13 )
P.Q.M
La C.D.T , accoglie il proposto reclamo . Riqualifica con effetto immediato il calciatore Nannizzi Lorenzo , nel contempo sospende da ogni attivita’ il calciatore Buti Leonardo in attesa delle decisioni che verranno assunte nei suoi confronti alla luce delle precisazioni pervenute , dal Giudice Sportivo Territoriale al quale vengono rinviati gli atti del procedimento.
Ordina la restituzione della tassa versata.
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