COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 209 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dalla Pol. Cenaia avverso la decisione del G.S.T. di Pisa che ha squalificato il sig. Biasci Matteo fino al 31.12.2008. C.U. n° 43 del 29.04.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 209 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dalla Pol. Cenaia avverso la decisione del G.S.T. di Pisa che ha squalificato il sig. Biasci Matteo fino al 31.12.2008. C.U. n° 43 del 29.04.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale di Pisa comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Biasci Matteo poiché espulso per somma di ammonizioni, nel lasciare il terreno di gioco offendeva il D.G.. Successivamente, dopo alcuni giorni, rintracciava il D.G. e lo minacciava ed offendeva tenendo comportamento gravemente antisportivo. Sanzione aggravata perché capitano. Nel reclamo proposto, la società richiede una mitigazione della sanzione inflitta. Dopo aver contestato le motivazioni relative alla seconda ammonizione comminata al calciatore, evidenzia come l’episodio in questione debba essere riportato ad una dimensione più contenuta e in un contesto parzialmente diverso da quello descritto negli atti di gara. Evidenzia, la reclamante – pur non contestando l’episodio – la mancanza di intenti minacciosi o ingiuriosi, precisando che il tesserato – che conosceva il D.G. – si sarebbe recato presso l’Istituto scolastico frequentato dallo stesso arbitro al solo fine di cercare un chiarimento. Esclude espressamente il proferimento di frasi ingiuriose o minacciose. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. ai fini istruttori, l’arbitro ha escluso rapporti di amicizia con il Biasci, conoscendolo solo di vista, e ha confermato le frasi pronunciate, specificando che l’episodio si è svolto in classe durante l’orario di ricreazione e davanti ai propri compagni. La Commissione osserva come l’episodio sia alquanto fastidioso e da stigmatizzare; qualunque deprecabile fatto o accadimento che poi prosegue anche successivamente alla gara, addirittura alcuni giorni dopo, non lascia certo una buona impressione. La gravità di quanto commesso dal calciatore è tanto più evidente se si tiene conto che il D.G. è stato affrontato (verbalmente) a scuola davanti ad altre persone estranee alla gara, e non solo “a caldo”. Ciò detto, va anche evidenziato come si sia trattato solo di parole, e dagli atti non è emerso alcun serio pericolo per l’arbitro. Da quanto sopra ne deriva che la sanzione inflitta dal Primo Giudice possa essere rimodulata, solo per ragioni di equità, conformandola ad episodi similari pur con i relativi distinguo e le particolarità del caso. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 29.09.2008. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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