COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI 277/ Stagione Sportiva 2007/08 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica San Domenico, avverso alla squalifica fino al 24/06/2008 inflitta dal G.S. all’allenatore Mori Marco (C.U. n. 40 del 14/05/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI 277/ Stagione Sportiva 2007/08 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica San Domenico, avverso alla squalifica fino al 24/06/2008 inflitta dal G.S. all’allenatore Mori Marco (C.U. n. 40 del 14/05/2008). Con rituale e tempestivo gravame, l’Associazione Calcistica Dilettantistica San Domenico adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe e così motivata: “Per aver originato una rissa con un tesserato avversario a fine gara”; i fatti si riferiscono all’incontro disputatosi in data 10/05/2008 tra la società Subbiano e la ricorrente. L’impugnante nel reclamo, contesta i fatti eccependo la mancanza, nel rapporto di gara, di un'importante indicazione da parte del D.G.; l'intervento dell'allenatore sarebbe infatti scaturito dal tentativo di sottrarre un proprio calciatore dalle intemperanze di un altro dirigente avversario che lo aveva afferrato per il collo. Lo stesso arbitro avrebbe ammesso di aver assistito all'intera scena alla presenza dei dirigenti e dei Carabinieri intervenuti su sua esplicita richiesta; la mancata ricostruzione corretta degli eventi, che scriminerebbe il Mori da qualsiasi responsabilità, avrebbe indotto in errore il Giudice di prime cure e pertanto la società conclude per l'annullamento o la riduzione del provvedimento impugnato. La ricostruzione fornita non appare credibile. In considerazione delle eccezioni formulate la C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere al D.G. per le vie brevi e successivamente ad acquisire agli atti, un supplemento; nell'atto l'arbitro smentisce categoricamente quanto dedotto dalla società asserendo di non aver visto l'inizio della colluttazione e soprattutto di non aver mai rilasciato nessuna dichiarazione avente contenuto difforme a quanto correttamente refertato nel rapporto. Al contrario ripercorre il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara e nel relativo allegato, sconfessando così tutte le difese contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio. Occorre ricordare che il Mori rivestiva la carica di allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra, giustificando la squalifica comminata che risulta assolutamente contenuta. P.Q.M.
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