COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 126 / 128 – stagione sportiva 2006/2007 – Reclamo proposto dalla Società G.S. Vergaio e, in proprio, dal calciatore Serratore Antonio avverso la squalifica per due anni inflitta al predetto calciatore dal G.S. Provinciale di Prato. C.U. n. 26/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 126 / 128 - stagione sportiva 2006/2007 – Reclamo proposto dalla Società G.S. Vergaio e, in proprio, dal calciatore Serratore Antonio avverso la squalifica per due anni inflitta al predetto calciatore dal G.S. Provinciale di Prato. C.U. n. 26/2007. Il provvedimento meglio indicato in epigrafe venne impugnato, innanzi questa Commissione, sia dal G.S. Vergaio che dal calciatore, quest’ultimo in proprio, con due distinte, opposte, motivazioni. La Società con reclamo inoltrato in data 07/02/2007, preceduto (in data 01/02/2007) da una “comunicazione urgente”, a firma del Segretario della stessa, con la quale si dichiarava che il gesto violento doveva essere attribuito al calciatore Di Iennio Dario, portiere della squadra, non già al Serratore Antonio, afferma che, nel corso di vivaci proteste, il calciatore Serratore ha colpito, in modo del tutto involontario con il ginocchio l’arbitro, ciò perché pressato da un compagno di squadra. Chiede, di conseguenza, una riduzione della sanzione. Il calciatore, da parte sua, in data 05/02/2007 dichiara la propria estraneità ai fatti affermando che autore del gesto è un compagno di squadra (Di Iennio) di cui allega dichiarazione di colpevolezza, con la quale peraltro si ammette unicamente un urto di carattere di assolutamente involontario. Pur non essendo esplicitamente detto appare evidente che la richiesta non possa che essere di proscioglimento. Messi a confronto i due reclami nella seduta del 17/05/2007, questa Commissione ha rilevato la loro evidente contraddittorietà per cui, ritenendo che la questione necessitasse di ulteriori accertamenti, ha trasmesso l’intero fascicolo, in data 18/05/2007, all’allora competente Ufficio Indagini. La Procura Federale ha qui trasmesso, con raccomandata spedita in data 21/05/2008, l’esito delle indagini esperite, per cui il Collegio è oggi in condizione di potere decidere. Dalla istruttoria compiuta emerge quanto segue : - l’arbitro, nel corso della deposizione resa al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dopo aver confermato “in toto” il rapporto di gara, precisa di aver visto il Serratore colpirlo in modo violento e deliberato, di aver constatato che la maglia indossata dal calciatore era nettamente distinta da quella indossata dal portiere. - il segretario della Società, Sig. Marco Morganti, che in tale veste ha firmato la nota definita “comunicazione urgente”, dichiara di non essere stato presente alla gara, ma di aver avuto conoscenza del fatto il lunedì successivo, e che il calciatore Di Iennio gli ha confermato di aver “ urtato in modo involontario l’arbitro”. Definisce quindi “ errore grave” l’aver la Società indicato nel Serratore il calciatore che, a seguito di una spinta ricevuta, aveva colpito il D.G., e riafferma quindi la colpevolezza del Di Iennio. - il calciatore Serratore conferma di essersi accorto che l’arbitro era stato “ urtato da un giocatore” senza averlo, però, identificato. A fine gara il Di Iennio gli fece un cenno per precisare di essere lui stesso l’autore del gesto. - Il Di Iennio, a sua volta, precisa di aver urtato l’arbitro perché sospinto da altri; di essersi trovato non dietro ma lateralmente al D.G.; di non potere escludere che questi possa essere stato colpito a n c h e da altro suo compagno. L’esame di tali dichiarazioni induce il Collegio a respingere entrambi i reclami riuniti. Non appare infatti credibile la tesi sostenuta dal Morganti che, nella sua qualità di segretario della Società ha sottoscritto una dichiarazione di carattere testimoniale, e ciò non solo e non tanto per non essere stato presente ai fatti, quanto per ritenere un “grave errore” le motivazioni riportate sul reclamo della Società. È impossibile che si verifichi un errore del genere se non per un comportamento deliberatamente orientato. Infatti al momento della presentazione del reclamo da parte della Società (07/02/2007) esisteva già la dichiarazione resa dal Di Iennio in data 05/02/2007. Si chiede il Collegio se è possibile che la Società non fosse a conoscenza, nel momento di redigere il reclamo, della dichiarazione resa due giorni prima dal Di Iennio e consegnata al compagno di squadra colpito da squalifica. La risposta non può che essere negativa per cui il tutto appare preordinato, ad esempio, ad evitare una lunga sanzione ad un calciatore di probabile migliore valore tecnico. Altro elemento che contrasta la tesi del G.S. Vergaio proviene dallo stesso calciatore Di Iennio il quale afferma di non potere escludere che l’arbitro possa essere stato colpito da altro calciatore circostanza non suffragata da alcuna altra testimonianza, ivi compresa quello del Serratore Inoltre il D.G., oltre a non riferire di aver subito un secondo colpo (urto) ha costantemente e ripetutamente confermato quanto riportato sul rapporto di gara ovvero che, se a colpirlo fosse stato il portiere, egli lo avrebbe facilmente individuato atteso che la sua divisa di gioco è diversa da quella degli altri calciatori. I calciatori incolpati infine riferiscono entrambi di “urto involontario”, ma tale contatto non è compatibile con una diagnosi di contusione ad un “gluteo” ed alla regione ed alla “regione iliaca destra posteriormente”, una prognosi di quattro giorni. La diagnosi che localizza il colpo “ posteriormente” mal si concilia con la dichiarazione del Di Iennio di essersi trovato lateralmente rispetto al D.G. Provata quindi la piena responsabilità del calciatore Serratore Antonio il provvedimento impugnato deve essere integralmente confermato, apparendo per di più la sanzione inflitta del tutto idonea a sanzionare i fatti addebitati. Nel respingere i ricorsi riuniti il Collegio ritiene sussistere da parte del dirigente Morganti, del Presidente del G.S. Vergaio, della Società medesima, nonché dei calciatori Serratore Antonio e Di Iennio Dario, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per cui ritiene dover rinviare gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti che riterrà di dovere eventualmente assumere nell’ambito delle proprie competenze. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge i reclami riuniti e delibera di rinviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone l’incameramento di entrambe le tasse di reclamo.
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