COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 249 –Stagione Sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. FOSSONE avverso la squalifica del giocatore, Sig. SANTUCCI THOMAS, inflitta dal G.S. Delegazione provinciale Massa Carrara, per mesi sette, fino al 3 novembre 2008 (Com. Uff. n. 38 del 3 aprile 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 249 –Stagione Sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. FOSSONE avverso la squalifica del giocatore, Sig. SANTUCCI THOMAS, inflitta dal G.S. Delegazione provinciale Massa Carrara, per mesi sette, fino al 3 novembre 2008 (Com. Uff. n. 38 del 3 aprile 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. SANTUCCI THOMAS, che il G.S. Provinciale di Massa Carrara aveva così motivato: “ Per offese verso il D.G.- Alla notifica dell’espulsione, dava una forte spinta al petto del DG, facendolo indietreggiare di alcuni metri, reiterando nel contempo le offese. Veniva trattenuto ed allontanato dai propri dirigenti e compagni ”- Deduceva la reclamante che il tesserato aveva avuto effettivamente il comportamento contestato verso l’arbitro, ma che la spinta, anzi, il contatto verso lo stesso, era stato ben più leggero nella portata e soprattutto negli effetti, non potendo essere credibile che una spinta determini un arretramento del soggetto passivo (l’arbitro appunto) per ben sei metri e senza alcuna caduta e/o pregiudizio fisico, come dichiarato, peraltro, dallo stesso DG nel rapporto gara. Osserva questa CD – posta la fede privilegiata che le Carte federali attribuiscono alla versione arbitrale, ove discordante dalla tesi difensiva - che la condotta del giocatore è certamente riconducibile ad una sicura e volontaria espressione di aggressività materiale verso l’arbitro, caratterizzata da un contatto a mani aperte intenzionale del SANTUCCI verso il DG, unitamente alle frasi oltraggiose espresse, prima e dopo, l’azione aggressiva. Tuttavia come detto, lo stesso arbitro qualifica tale gesto -di fatto- come non particolarmente violento, pur da ciò derivando un arretramento di alcuni passi del suo corpo, ma senza alcuna conseguenza lesiva, con assenza di percezione dolorifica. Anche l’atteggiamento successivo all’episodio in questione – comportante la necessità dell’intervento dissuasivo, anzi neutralizzatore, di dirigenti e compagni - appare affatto consono né rispettoso dell’arbitro e, pertanto, correttamente valutato come ingiurioso e pervicace, per altro verso, colorando ulteriormente la volontarietà di tale gesto aggressivo precedente. Tuttavia ritiene il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni similari - che per la natura e tipologia della spinta e delle frasi come riportate, la stessa azione principale non debba essere valutata in termini di particolare gravità (in ragione dell’assenza di pregiudizi o dolore); pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere lievemente ridotta, pur tenendosi anche conto delle condotte ingiuriose (e persistenti), prima e dopo il gesto più grave. La sanzione che appare proporzionata al caso di specie deve stabilirsi fino al 15 settembre 2008 (per il contatto fisico aggressivo: mesi quattro e giorni quindici) ed i giorni ulteriori di squalifica per i restanti addebiti (ingiurie reiterate, necessità di intervento altrui per mancata desistenza dell’atleta). P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore SANTUCCI THOMAS fino al 15 settembre 2008 (anziché fino al 3 novembre 2008, come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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