COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 26/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI Reclamo della U.S.D. Marinese avverso le decisioni del G.S. che ha squalificato il calciatore Freggia Matteo fino al 30/09/2008 ed inibito l’allenatore Freggia Maurizio fino al 30/11/2008. ( C.U n.47 del 29/05/2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 26/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI Reclamo della U.S.D. Marinese avverso le decisioni del G.S. che ha squalificato il calciatore Freggia Matteo fino al 30/09/2008 ed inibito l’allenatore Freggia Maurizio fino al 30/11/2008. ( C.U n.47 del 29/05/2008.) Durante la gara “ Marinese-Scintilla Pisa Est” valevole per il torneo Coppa Ferraresi l’arbitro, al 20’minuto del secondo tempo, allontanava dal terreno di gioco l’allenatore della USD Marinese, per proteste e offese reiterate. Alla notifica del provvedimento veniva con difficoltà trascinato fuori dal campo.e, successivamente, trovato posto in tribuna, continuava nel suo atteggiamento offensivo e minaccioso. Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione pari a sei mesi. Poco dopo l’allontanamento dal terreno di gioco dell’allenatore l’arbitro espelleva il calciatore in oggetto per doppia ammonizione. Alla notifica del cartellino rosso il giocatore si dirigeva minacciosamente verso il D.G, offendendolo e minacciandolo. Successivamente, anche dagli spogliatoi, continuava nel suddetto atteggiamento. Per tali motivi veniva sanzionato con una squalifica di quattro mesi. Avverso i suddetti provvedimenti propone reclamo la USD Marinese, lamentandosi del comportamento tenuto dal D.G nei confronti dei propri tesserati. Più precisamente, per quanto concerne l’allenatore, la reclamante afferma che il sig. Freggia Maurizio non ha mai offeso il D.G. La sola colpa del tesserato in questione è stata quella di essere intervenuto a difesa del dirigente accompagnatore che era stato aggredito verbalmente dal D.G. Solo per tale motivo,quindi, l’allenatore sarebbe stato espulso.Inoltre la società precisa che il proprio tesserato abbandonava immediatamente il terreno di gioco, senza alcuna perdita di tempo.A tal fine sottolinea la circostanza che l’arbitro abbia comandato soltanto 3 minuti di recupero, segno che non vi era stato alcun episodio che abbia ritardato la ripresa del gioco. Relativamente al giocatore in oggetto la reclamante sostiene che contro quest’ultimo l’arbitro, erroneamente, in seguito ad un fallo compiuto contro un calciatore avversario, lo sanzionava con il cartellino rosso. Ma quasi contestualmente al provvedimento di espulsione diretta il D.G., forse ravvedendosi, estraeva il cartellino giallo, generando forte tensione sugli spalti. La società nega che il calciatore si sia diretto in maniera minacciosa verso l’arbitro in quanto lasciava il campo immediatamente. Nega infine che a fine gara il tesserato in questione abbia continuato ad insultare l’arbitro dagli spogliatoi, essendo il campo di gioco separato dai medesimi da una rete verde antivento che ne impedisce la visione. Per tutto quanto esposto la reclamante chiede per entrambi i tesserati una congrua riduzione delle sanzioni. In un confuso supplemento di rapporto gara l’arbitro, preliminarmente, conferma quanto già descritto nel rapporto gara. Precisa, inoltre, che per quanto concerne l’allenatore il suo comportamento offensivo era cominciato già nel primo tempo, tanto è vero che era stato oggetto di ben due richiami prima di essere sanzionato con l’espulsione. Ed anche il comportamento offensivo della tifoseria era cominciato già ad inizio partita. Relativamente al calciatore l’arbitro precisa che l’avanzata del medesimo verso di lui è da qualificare come comportamento teso ad intimorire più che a portare violenza fisica. Conferma per il resto. Questa C.D, esaminati gli atti del procedimento, ritiene accertati i fatti contestati ai tesserati in oggetto.Ritiene, altresì, le sanzioni disposte dal G.S.eccessive rispetto ai medesimi.Infatti per quanto concerne l’allenatore il fatto più grave contestatogli si riferisce alle minacce. Mentre per quanto riguarda le offese il tenore letterario delle stesse, almeno quelle riportate nel rapporto gara,appare non particolarmente lesivo dell’immagine del D.G. Pertanto questa C.D. ritiene congruo ridurre la sanzione irrogata e quantificarla in mesi 4 ( fino al 29/11/2008). Relativamente al giocatore Freggia Matteo, in considerazione di quanto precisato dal D.G. nel supplemento di rapporto, la sanzione viene ridotta a 4 mesi ( fino al 29/07/2008) apparendo più congrua ai comportamenti contestati. P.Q.M. Questa C.D. accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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