COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 048 – stagione sportiva 2007/08 Gara Levane – Berardenga (3-0) del 28/10/2007. Campionato di I categoria. In C.U. Reg. Toscana n.20 del 2/11/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 048 – stagione sportiva 2007/08 Gara Levane – Berardenga (3-0) del 28/10/2007. Campionato di I categoria. In C.U. Reg. Toscana n.20 del 2/11/2007. Reclama la società Levane avverso la squalifica fino al 16/12/2007 dell’allenatore sig. Vetrini Luca il quale “allontanato per proteste, alla notifica persisteva nel proprio atteggiamento. A fine gara entrava non autorizzato nello spogliatoio arbitrale”. La reclamante sostiene che le frasi profferite dal Vetrini erano indirizzate ad un calciatore della propria squadra e che, una volta espulso, lo stesso cercava di chiarire il fatto all’arbitro. In merito all’episodio dell’ingresso nello spogliatoio arbitrale, in sede di audizione, la reclamante ha spiegato che, dopo avere bussato ed aperto la porta al fine di scusarsi, il Vetrini è immediatamente uscito. La società conclude chiedendo di potere partecipare all’udienza ed una congrua riduzione della sanzione al proprio tesserato. L’arbitro, sentito anche per vie brevi, ha confermato quanto già evidenziato nel rapporto di gara. All’udienza del 23/11/07 la reclamante è stata verbalizzata dalla C.D.T.T. ed in tale sede ha confermato l’assunto del reclamo, aggiungendo quanto già riportato in merito all’episodio dello spogliatoio. Il Collegio, visti gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, accoglie il reclamo. La condotta del tesserato Vetrini appare contraria ai più elementari concetti di sportività, pertanto deve essere sanzionata. Infatti non è plausibile che un tesserato, il quale riveste un ruolo tanto importante quale l’allenatore, tenga dei comportamenti così plateali verso una decisione dell’arbitro, né che si intrometta nel suo spogliatoio senza autorizzazione. Detto questo tuttavia, pare corretto esaminare nel dettaglio quanto commesso dal tesserato, in modo da ricondurre la sanzione entro binari idonei a determinarne l’entità alla luce di quanto emerso dall’istruttoria. In primo luogo la frase pronunciata dal Vetrini è senza dubbio da intendersi come rivolta all’operato dell’arbitro e deve essere inquadrata nell’ambito delle proteste sia pure “condita” da una terminologia che sarebbe meglio evitare un quanto non giustificabile in alcun modo. In secondo luogo può essere verosimile che il Vetrini, scoperto nel suo gesto non regolamentare, abbia cercato di giustificarsi in modo goffo, tuttavia nel suo atteggiamento non si rileva alcunché di offensivo verso il D.G. Per quanto attiene infine l’episodio dello spogliatoio, la versione arbitrale coincide nel merito con quella della reclamante (tentativo di giustificazione dell’accaduto), tuttavia il “minutaggio” asserito dal D.G. appare sproporzionato rispetto a quanto evidenziato nel merito. Ci si chiede, infatti, come il Vetrini sia potuto rimanere per ben due minuti nello spogliatoio dell’arbitro dopo che quest’ultimo lo aveva invitato subito ad uscire. Da quanto esposto pertanto la sanzione deve essere graduata diversamente rispetto alla prima decisione. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo riducendo la squalifica al sig. Vetrini Luca dall’originaria data del 16/12/2007 alla data del 2/12/2007, disponendo altresì il non addebito della relativa tassa.
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