COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 050 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. Piazza al Serchio, avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. PANCETTI MATTEO fino al 30 aprile 2008 dal G.S. Provinciale di Lucca (Com. Uff. n. 17 del 2 novembre 2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 050 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. Piazza al Serchio, avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. PANCETTI MATTEO fino al 30 aprile 2008 dal G.S. Provinciale di Lucca (Com. Uff. n. 17 del 2 novembre 2007). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. PANCETTI MATTEO che il G. Provinciale di Lucca aveva così motivato: “ Espulso per avere offeso il D. G., alla notifica lo spintonava .”- Deduceva la reclamante che non si intendeva contestare l’episodio, in quanto avvenuto, bensì fornire una diversa dinamica del fatto, che, in tal senso interpretato diversamente, possa consentire la richiesta rivisitazione della sanzione. Il portiere PANCETTI, solo per richiamare l’attenzione del D.G., che si stava dirigendo verso il centro campo, quindi di spalle, è corso verso di lui e una volta raggiuntolo, ha cercato da prima di conferire con lo stesso, trattenendolo per fermarlo, ed esprimere la propria opinione di disappunto circa la convalida della rete; date le continue proteste, il DG estraeva il cartellino rosso, urtando involontariamente nel braccio dello stesso PANCETTI, perdendo il suddetto cartellino. L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, ed illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto segue: “ …Al 29 del secondo tempo espellevo dal terreno di gioco il sig. PANCETTI Matteo, perché il suddetto calciatore correndo dalla propria porta fino al cerchio del centro campo, protestava contro di me urlandomi in faccia “ ma cosa cazzo vedi imbecille ? Non l’hai visto che era fuori gioco, sei un cog…- Io tentavo di estrarre il cartellino rosso, ma il calciatore con entrambe le mani mi spintonava appoggiandomi le mani la petto facendomi allontanare senza farmi cadere, non provocandomi danni. Contemporaneamente, il cartellino cadeva a terra, riuscivo a recuperarlo e lo mostravo al calciatore . a questo punto il medesimo usciva dal terreno di gioco … ” Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del PANCETTI, evidentemente percepita, con chiarezza, dalla dinamica e dalla natura dei gesti, avviatasi conna corsa di molte decine di metri, accompagnati dalla duplice frase a contenuto ingiurioso e nello stesso contesto del colpo inferto al petto, a mani aperte, fino a farlo arretrare, con contestuale perdita dalla mano del cartellino che già aveva estratto e quale circostanza che maggiormente contraddistingue, appunto, detta volontarietà . Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuito dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è certamente severa, ma congrua e proporzionata ai casi similari, e tiene conto del grave gesto (anche potenzialmente ) lesivo verso l’arbitro – spinta a mani aperte sul petto - dell’arretramento determinatogli (espressione di una certa virulenza della spinta medesima ( condotta questa che può comportare - a sé considerata - sei mesi di squalifica), della duplice frase oltraggiosa, quindi anche della persistenza dell’agire vessatorio ed aggressivo del soggetto. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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