COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 060 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Sporting Grassina avverso dec. Del G.S Provinciale di firenze. Squalifica inibizione Righi Fabrizio fino al 14.12.2007 ( C.U 22 del 15.11.2007 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 060 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Sporting Grassina avverso dec. Del G.S Provinciale di firenze. Squalifica inibizione Righi Fabrizio fino al 14.12.2007 ( C.U 22 del 15.11.2007 ) La societa’ Grassina , ritenendo ingiusta e troppo gravosa la sanzione assunta nei confronti del proprio tesserato , chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento in oggetto indicato. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S. Il dettato normativo indica come non siano reclamabili le squalifiche a Tecnici e/o inibizioni a dirigenti inferiori ad un mese . Nel caso di specie la inibizione e’ pari a 29 giorni. P.Q.M . La C.D.T. toscana dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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