COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ESORDIENTI – TORNEO FAIR – PLAY 053 stagione sportiva 2007/08 Reclamo del G.S. Mezzana avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente sig. Barducci Alessandro fino al 12/12/2007. C.U. n.14 del 31/10/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ESORDIENTI – TORNEO FAIR – PLAY 053 stagione sportiva 2007/08 Reclamo del G.S. Mezzana avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente sig. Barducci Alessandro fino al 12/12/2007. C.U. n.14 del 31/10/2007. Nel corso della gara G.S Mezzana-Jolly Montemurlo, valevole per il torneo fair play, categoria esordienti, l’arbitro allontanava dal campo il dirigente accompagnatore del Mezzana sig. Barducci Alessandro perché, durante lo svolgimento della partita, entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendolo e minacciandolo. Per tale comportamento il dirigente in questione veniva sanzionato dal G.S. con la inibizione fino al 12/12/2007. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società Mezzana,sostenendo che il proprio dirigente entrava sul terreno di gioco esclusivamente per soccorrere un calciatore rimasto infortunato, dopo aver inutilmente richiamato l’attenzione dell’arbitro. La reclamante,inoltre, nega qualsiasi offesa o minaccia da parte del dirigente in questione. A tal proposito, anzi, insinua il dubbio che il D.G. possa essersi confuso con le offese ricevute dal pubblico presente, ritenendo,erroneamente che le stesse provenissero dal dirigente del G.S. Mezzana. L’arbitro, nel supplemento di rapporto gara, conferma quanto già descritto in sede di rapporto gara, precisando che il sig. Barducci già prima di essere allontanato dal campo era entrato indebitamente sul rettangolo di gioco.Conferma anche la frase contenente l’offesa e la minaccia. Dall’esame del reclamo non emergono fatti che possano far ritenere a questa C.D.che quanto descritto dal D.G. sia frutto di un errore o di un equivoco.Pensare che l’arbitro possa aver confuso le offese ricevute dal pubblico presente con quelle pronunciate sul campo, a pochi metri di distanza, appare una operazione, sul piano probatorio, poco credibile. Anziché negare tutto sarebbe stato preferibile, da parte di un dirigente accompagnatore, un comportamento sul campo dettato da maggior fair play, anche in considerazione del torneo al quale la società reclamante ha partecipato. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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