COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 077 stagione sportiva 2007/08 Gara Folgore Segromigno – Castelfranco Stella Rossa ( 2-4 ) del 18/11/2007. Campionato Allievi Regionali. In C.U. Reg. Toscana n. 23 del 22/11/07.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 077 stagione sportiva 2007/08 Gara Folgore Segromigno – Castelfranco Stella Rossa ( 2-4 ) del 18/11/2007. Campionato Allievi Regionali. In C.U. Reg. Toscana n. 23 del 22/11/07. Reclama la società Castelfranco Stella Rossa avverso la squalifica per quattro giornate inflitte dal G.S. al proprio calciatore Vannucci Matteo il quale “ a fine gara colpiva un avversario con un pugno al volto di estrema violenza. Di poi, sferrava calci e pugni ad altri avversari. Solo grazie all’intervento dei propri compagni veniva portato negli spogliatoi”. Con fax del 23/11/2007 inoltrato alla F.I.G.C. C.R.T. la reclamante provvedeva a notificare uno scritto ove si precisa che il sig. Vannucci Matteo risulta estraneo ai fatti disciplinari contestati. In particolare si sostiene che il predetto non ha esercitato alcuna violenza e tanto meno ha colpito l’avversario con pugni e calci in quanto, le azioni contestate, sono state commesse dal calciatore Rosi Riccardo sempre della stessa società. Conclude sostenendo uno scambio di persona nell’individuazione del reale responsabile dei fatti addebitati al Vannucci. Infine, per quanto attiene l’accompagnamento negli spogliatoi, non si tratterebbe del Vannucci, ma del sig. Michetti Stefano, atleta della società avversaria che, con il primo, aveva in comune soltanto il numero di maglia, precisamente il n.6. Con lettera raccomandata del 26/11/07 la predetta società ha adito la C.D.T.T. al fine di contestare la decisione del G.S. sostenendo che il Vannucci, a fine gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi, sarebbe stato apostrofato da un calciatore avversario, recante la maglia n.6. A guisa di ciò il Vannucci ha risposto, ed entrambi si sono toccati “testa con testa”, senza tuttavia alcuna violenza fisica. Successivamente, il Vannucci non avrebbe partecipato ad un piccolo focolaio di intemperanze, ma sarebbe rientrato negli spogliatoi con il proprio allenatore. La reclamante sostiene inoltre che il proprio tesserato Rosi Riccardo essendo stato colpito con uno schiaffo da un avversario, ha reagito colpendolo con un pugno. La società Castelfranco Stella Rossa conclude affinché la sanzione inflitta al Vannucci venga ridotta ad una sola giornata con richiesta di essere ascoltata in udienza, mentre per il Rosi auspica il minimo della sanzione disciplinare. In data 30/11/2007, avanti al Collegio, la reclamante ha confermato le proprie tesi, aggiungendo che il D.G. avrebbe corretto, su indicazione di un dirigente della stessa, alcune ammonizioni attribuite a calciatori diversi. Il D.G. richiesto dalla C.D.T.T. ha provveduto ad inoltrare un supplemento di rapporto ove vengono confermate le circostanze emerse in prime cure con espressa specifica del seguente tenore: “Poiché ero nella posizione ottimale a circa 2 metri dall’accaduto e potevo riconoscere molto bene il signor Matteo Vannucci come artefice principale della mini rissa avvenuta a fine gara”.. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Giova ricordare, ancora una volta, che la versione dei fatti fornita dall’arbitro, costituisce prova privilegiata tuttavia il Collegio, al fine di permettere a tutti l’esercizio pieno del diritto di difesa, cerca di risalire alla verità dei fatti senza tralasciare alcuna possibilità per la parte reclamante, la quale ha tutto il diritto di fare valere in giudizio la bontà delle proprie tesi. Nel caso in esame la difesa della reclamante appare sicuramente confusionaria e poco accorta nel richiedere istanze istruttorie che avrebbero comunque approfondito maggiormente i fatti in contestazione. In altri termini, se l’attività violenta è stata posta in essere dal calciatore Rosi e non dal Vannucci come sostiene la reclamante (fax del 23/11/07), ci si domanda per quale motivo non viene richiesto un riconoscimento formale dei tesserati da parte dell’arbitro avanti al Collegio. Nel caso di specie, nessuna richiesta in questo senso si rileva negl’atti del giudizio. Non solo, non si comprende il motivo per il quale la società Castelfranco Stella Rossa richiede infliggersi il minimo della sanzione al calciatore Rosi dal momento che lo stesso non appare menzionato nel rapporto di gara e quindi non sanzionato dal G.S. Ed ancora: per quale motivo il calciatore Rosi, reo a dire della reclamante dei fatti ascritti al Vannucci, non ha dichiarato la sua responsabilità scagionando il compagno di squadra colpito ingiustamente da una sanzione disciplinare? A dire il vero le affermazioni della reclamante appaiono poco credibili, anche in virtù del rapporto arbitrale, dal quale si evince chiaramente l’individuazione nel Vannucci quale responsabile dei fatti sanzionati. Infine, la difesa della reclamante appare poco credibile anche nel momento in cui, in udienza, dichiara di avere indicato all’arbitro i calciatori realmente ammoniti e che quest’ultimo, prendendone atto, ha provveduto a correggere i nominativi. Orbene, dalle distinte dei calciatori di entrambe le squadre non si rilevano cancellature e/o correzioni. Per quanto concerne l’entità della sanzione comminata, il Collegio ritiene la stessa adeguata ai fatti ascritti al responsabile degli stessi. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo, disponendo l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it