COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 062 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A.C. Maliseti avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Viti Stefano (C.U. n. 22 del 15/11/2007)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
062 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A.C. Maliseti avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Viti Stefano (C.U. n. 22 del 15/11/2007)
Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore identificato in oggetto - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 11/11/2007 tra la società ospitante Chiesina Uzzanese e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”.
Nell’impugnazione la società, lamentandosi di non aver contezza di quanto contenuto nel rapporto di gara, nega la sussistenza di qualsiasi gesto violento asserendo che i fatti – i due calciatori avrebbero appoggiato la fronte l'uno contro l'altro in segno di sfida - si sarebbero svolti alle spalle dell'arbitro che avrebbe solo assistito alla simulazione del giocatore avversario; in ogni caso il giocatore avversario non avrebbe riportato alcuna conseguenza fisica e avrebbe continuato a giocare la partita.
Al termine della partita lo stesso D.G. avrebbe “candidamente” ammesso di non avere assistito all'episodio ma di aver solo sentito il colpo “intuendo” la condotta violenta del Viti.
Ricordando la correttezza sportiva del calciatore Viti la società contesta comunque l’eccessività della sanzione.
Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento.
Nel rapporto di gara (che evidentemente deve essere fornito in copia a qualsiasi società lo richieda a fini di Giustizia sportiva), l'arbitro descrive il fatto: “...a gioco fermo colpiva con una testata un avversario senza gravi conseguenze per il giocatore colpito.”
La C.D.T. riteneva però necessaria un approfondimento istruttorio teso a verificare la correttezza di quanto dedotto nel reclamo e pertanto provvedeva ad inviare il medesimo atto di impugnazione al D.G. per le sue ulteriori deduzioni.
Nel supplemento di gara il D.G. smentiva categoricamente la società Maliseti confermando che l'espulsione del Viti sarebbe avvenuta in seguito ad un episodio avvenuto sotto il suo “diretto controllo”: “il suddetto calciatore ha colpito volontariamente con una testata al volto un avversario”; precisa il D.G. che “In un primo tempo ero rivolto verso il lato opposto ma al momento in cui mi sono voltato vedevo che il Sig. Viti colpiva l'avversario...”.
Negando di aver fatto qualsivoglia dichiarazione alla società Maliseti l'arbitro ricorda invece che la stessa dirigenza societaria,al termine della gara avrebbe richiesto al D.G. di non essere troppo duro nella compilazione del documento di gara.
Disintegrate in tal modo le tesi della reclamante occorre segnalare che la rappresentazione del D.G. è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b) C.G.S., risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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