COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 069 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della Unione Sportiva Orbetello avverso la squalifica fino al 30 gennaio 2008, del calciatore NEGRINI LUCA, inflitta dal GS Regionale (Com. Uff. n. 22 del 15 novembre 2007 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 069 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della Unione Sportiva Orbetello avverso la squalifica fino al 30 gennaio 2008, del calciatore NEGRINI LUCA, inflitta dal GS Regionale (Com. Uff. n. 22 del 15 novembre 2007 ). Con rituale gravame, la intestata società, adiva questa C.D. territoriale Toscana chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, che il G.S. aveva così motivato: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, prima di lasciare il campo protestava ed appoggiava le mani sul petto dell’arbitro, costringendo il proprio capitano ad intervenire. Tale gesto non causava al DG conseguenza alcuna ”.- Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva posto in essere le condotte così come ascrittegli, non essendo le stesse connotate da intenzionalità; bensì, trattenuto “a forbice” dall’avversario da terra, tentava di liberarsi da tale morsa, svincolando il proprio piede senza pertanto volontà di colpirlo. La condizione di precarietà di equilibrio che si era creata determinava il suo protendersi in avanti con ciò andando ad urtare l’arbitro con le mani al petto. L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, nel suo articolarsi; nel supplemento quivi inviato ha ribadito in toto la descrizione degli accadimenti, spiegando quanto al NEGRINI “…Ho espulso il calciatore perché dopo avere commesso fallo su un giocatore avversario, a gioco fermo, dava un pestone intenzionale su un gluteo dell’avversario stesso che si trovava a terra (tuttavia, senza fargli riportare conseguenze fisiche, salvo momentaneo dolore). Prima di abbandonare il terreno di giuoco, il calciatore espulso protestava, appoggiandomi anche le mani al petto (senza farmi male od altro) e c’è stato bisogno del suo capitano per farlo allontanare …. Il piede del Negrini era trattenuto, si, ma in maniera del tutto involontaria dal calciatore avversario che si trovava a terra, caduto per avere appena subito il fallo. Il NEGRINI usava l’altro piede per colpire il calciatore avversario”.- Dopo il provvedimento disciplinare il calciatore protestava, in maniera abbastanza concitata…mentre protestava mi si è appoggiato con le mani sul petto, senza fare altro…c’è stato bisogno dell’interevento del suo capitano per farlo desistere dalle proteste e farlo allontanare dal terreno di giuoco. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del NEGRINI, che non può solamente considerarsi alla stregua di una serie di gesti incontrollati senza aggressività, ma unitamente a questa connotata da una – pur modesta – “fisicità” espressa dal “contatto” con il piede ( calcio) verso il corpo dell’avversario e, solo dopo le proteste (e l’espulsione ), quindi con soluzione di continuità rispetto al primo contatto, anche con la persona dell’arbitro, assolutamente indebito, sebbene non teso “ a fare male”. Del resto, anche l’intervento del suo capitano, proteso da allontanarlo, è assolutamente conseguente ad azioni di protesta e di aggressività fisica manifesta, senza le quali il primo non si sarebbe evidentemente attivato. La sanzione stabilita è del tutto congrua, oltre che proporzionata ai casi similari e tiene conto in modo adeguato del duplice gesto aggressivo, peraltro, in un contesto di prolungata esagitazione ) in danno di altro giocatore e con il successivo porre le mani sul petto del DG.. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione di cui in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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