COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 070 stagione sportiva 2007/08. reclamo della U.S. San Quirico avverso esito gara Maglianese – San Quirico del 18.11.2007. Risultato 1 – 1

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 070 stagione sportiva 2007/08. reclamo della U.S. San Quirico avverso esito gara Maglianese – San Quirico del 18.11.2007. Risultato 1 - 1 La U.S San Quirico, con insolita tempestività, appena due giorni dalla disputa della gara, inoltra reclamo avverso l’esito della stessa chiedendo di vedersi assegnare vinto l’incontro secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 lett. a), codice di giustizia sportiva. Assume a tal fine che allo stesso ha partecipato il calciatore Battistini Andrea malgrado squalificato. Nel sostenere quanto sopra, la società reclamante, con una precisione “scientifica”, ripercorre tutte le fasi dell’attività calcistica del Battistini a partire dal termine della decorsa stagione sportiva e dell’inizio dell’attuale fino ad arrivare a concludere che il calciatore, in occasione della gara che occupa, si trovava in posizione irregolare, dovendo scontare un residuo di squalifica risalente alla stagione sportiva 2006/07. Produce proprie controdeduzioni la soc. Maglianese che, non disconoscendo quanto affermato dalla società San Quirico, rappresenta il proprio disappunto nelle difficoltà incontrate nel districarsi fra una selva di norme e cavilli che invece sono apparsi molto chiari all’attuale reclamante. Conclude chiedendo il rigetto del reclamo, manifestando la completa buonafede nella vicenda e rimettendosi ad un sereno giudizio di questo collegio. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Questo Collegio, a prescindere dal pieno riconoscimento dei fatti che Società controparte effettua in sede di controdeduzioni, ha ritenuto necessario, per poter comprendere esattamente i termini della vicenda, ripercorrere interamente l’attività calcistica del Battistini a partire dalla stagione sportiva 2006/07. - Il calciatore nella stagione sportiva 2006/07 è tesserato per la società Arcille che partecipa al campionato di seconda categoria. - il 20 maggio 2007 partecipa alla gara di spareggio Arcille – Grosseto Barbatella e viene ammonito. - A seguito del raggiungimento della VIII infrazione, veniva squalificato per somma di ammonizioni per UNA giornata come da C.U 53 del 24.05.2007. - La società Arcille partecipa ai Play-out alle cui gare il Battistini può prendere parte atteso che le squalifiche ricevute per somma di ammonizioni durante il campionato non hanno efficacia nelle gare dei Play-out ( art. 19 comma 12 lett. b.) - Nella seconda gara dei Play-out, Arcille – Castell’Azzara, il Battistini viene espulso e a suo carico viene decretata una sospensione per TRE giornate ( C.U 55 del 07.06.2007 ) La società Arcille termina la propria attività. A fine campionato, quindi, risultano inflitte al Battistini QUATTRO giornate di qualifica da scontare nell’attuale stagione sportiva. - Il 01.07.2007 la Società Arcille svincola il Battistini che, in data 13.10.2007 si tessera con la soc. Pro Follonica, militante nel campionato di Promozione. - Con il Pro Follonica, non partecipa alle prime tre gare di campionato ( Montieri – Pro Follonica del 14.10.2007 :- Pro Follonica - Alabastri Volterra del 21.10.2007 :- Rosignano Sei Rose – Pro Follonica del 28.10.2007) per cui a tale ultima data risultano scontate 3 delle 4 giornate di squalifica. - nella gara Pro Follonica – Bibbona La California del 04.11.2007, il Battistini viene inserito in una distinta gara comprendente 18 calciatori, tutti regolarmente indicati dal N° 1 al 18 ed identificati con data di nascita e documento di riconoscimento, tanto da risultare pronti all’impiego in campo. Pur non avendo preso parte attiva alla gara, l’essere inserito nella lista di gara non ha permesso al calciatore di scontare la QUARTA giornata di squalifica, giusta la disposizione di cui all’art. 22 comma 3 Codice Giustizia Sportiva. - A questo punto il calciatore Battistini, viene trasferito a titolo definitivo alla soc. Maglianese e con la nuova squadra partecipa alla gara dell’ 11.11.2007 entrando in campo al 30° del 2° tempo, pur non avendo titolo a parteciparvi, essendo, come sopra dimostrato, ancora pendente a suo carico la squalifica di una giornata. - Il giorno 18.11.2007, si disputa la gara in oggetto indicata a cui il Battistini prende parte schierato fin dal primo minuto con il n° 9 – in maniera irregolare per le considerazioni soprariportate. Eseguito, attraverso una estenuante istruttoria, il controllo delle dichiarazioni poste a base del reclamo, il Collegio non può non apprezzare il certosino lavoro di ricerca fatto dalla reclamante, testimonianza di notevole perspicacia, di attenzione completa a tutti i campionati del Comitato ed, infine di una perfetta conoscenza del complesso meccanismo che regola lo scontare delle squalifiche dei calciatori nel loro itinerare da una squadra all’altra, fatto veramente eccezionale nell’ambito della L.N.D, per evidenti problemi organizzativi. P.Q.M. La C.D.T Toscana, accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art. 17 comma 5 C.G.S., infligge alla società Maglianese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3. Inoltre infligge al calciatore Battistini UNA ulteriore giornata di squalifica; al sig. Minacci Torello, quale accompagnatore ufficiale, la inibizione fino al 06.01.2008 ed alla soc. Maglianese l’ammenda pari a 150,00 €. Ordina la restituzione della tassa versata.
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