COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 080 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della Polisportiva Trevalli avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rontani David per tre gare. ( C.U. n.20 del 22/11/2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 080 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della Polisportiva Trevalli avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rontani David per tre gare. ( C.U. n.20 del 22/11/2007.) A fine gara il calciatore in oggetto veniva ammonito dal D.G. per proteste contro una decisione tecnica. Essendo stato già ammonito nel corso della gara, scattava automaticamente l’espulsione. Alla notifica del provvedimento il giocatore offendeva l’arbitro. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di tre gare.Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la Polisportiva Trevalli la quale si lamenta, in maniera piuttosto generica, della eccessiva severità del provvedimento. Infatti la reclamante testualmente afferma che l’espulsione deve intendersi come doppia ammonizione anche se sono uscite dalla bocca dell’atleta delle parole di troppo ma nulla di più. In sostanza nel reclamo viene confermato quanto già descritto dall’arbitro in sede di rapporto gara. Più precisamente viene affermato che l’espulsione è conseguita ad una doppia ammonizione e che il giocatore ha pronunciato delle parole di troppo. Ora che accezione dare a queste parole la reclamante non lo specifica. Certamente nel gergo comune quando si dice che sono state pronunciate delle parole di troppo non ci si riferisce certamente a dei complimenti. Pertanto alla luce della documentazione in atti questa C.D. ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione e congrua la sanzione del G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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