COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 68 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società U.P. ISOLOTTO contro la decisione del G.S.T. di Firenze che ha inflitto a detta società la punizione sportiva della perdita della gara Isolotto – Rifredi 2000 del 10 novembre 2007, relativa al campionato Juniores provinciali girone B. Con il medesimo reclamo viene impugnata anche la sanzione della squalifica per 4 gare inflitta al giocatore Pestelli Federico (C.U. n. 18/14.11.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 68 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società U.P. ISOLOTTO contro la decisione del G.S.T. di Firenze che ha inflitto a detta società la punizione sportiva della perdita della gara Isolotto – Rifredi 2000 del 10 novembre 2007, relativa al campionato Juniores provinciali girone B. Con il medesimo reclamo viene impugnata anche la sanzione della squalifica per 4 gare inflitta al giocatore Pestelli Federico (C.U. n. 18/14.11.2007) Con il reclamo indicato in epigrafe la U.P.Isolotto impugna il provvedimento indicato. L’esame formale dell’atto di impugnazione preclude a questo collegio la possibilità di entrare nel merito delle questioni prospettate. Si osserva a tal fine che per quanto riguarda la parte del gravame riferita all’esito gara, manca la prova dell’istituzione del contraddittorio con la controparte (ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria) determinando di conseguenza la inammissibilità del reclamo, così come previsto dall’articolo 46, comma 5 il quale impone tale adempimento con imperativo di carattere categorico (…”deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o lettera equipollente…”) norma peraltro già riportata dal quinto comma dell’articolo 33 del C.G.S. che, inoltre, ne prevede la espressa contestualità. Poiché tutti i termini previsti dal C.G.S. sono dichiarati “perentori” - ex art. 38, c.6- il reclamo, non più sanabile, è inammissibile. Analogamente non può essere presa in esame la parte di reclamo relativa alla squalifica del calciatore in quanto essa è del tutto priva di motivazione non apparendo tale il tentativo di adombrare l’ipotesi di un eventuale scambio di persona. L’esame preliminare del reclamo preclude la possibilità dell’audizione personale richiesta. P.Q.M. La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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