COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 228/07-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Albor Grassina, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Scudocrociato Antonio fino al 31/05/2009 e Antonio Ronchetti fino al 30/04/2008 nonché avverso l’ammenda di € 800,00 (C.U. n. 54 dell’31/05/2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 228/07-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Albor Grassina, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Scudocrociato Antonio fino al 31/05/2009 e Antonio Ronchetti fino al 30/04/2008 nonché avverso l’ammenda di € 800,00 (C.U. n. 54 dell’31/05/2007). L’Unione Sportiva Dilettantesca Albor Grassina, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 27/05/2007, contro la Società Audace Galuzzo. Il G.S. motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETA’ ALBOR GRASSINA DI €. 800,00 “Per avere propi sostenitori durante la gara lanciato verso un A.A. sassi e sputi raggiungendolo. Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna parte gara e termine. Per avere numerosi sostenitori a fine gara, con il proprio atteggiamento causato ritardo nell’abbandono dell’impianto da parte i componenti la terna arbitrale sulla propria autovettura. Per avere, detti sostenitori, fatto oggetto di numerosi colpi l’autovettura di un A.A. colpita inoltre da numerosi sputi. I tali circostanze il veicolo veniva danneggiato (resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti). Per tesserati non identificati che a fine gara offendono la terna. Per responsabilità oggettiva del comportamento dell’addetto alla custodia del campo che a fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Assenteismo dirigenza locale.” SCUDOCROCIATO ANTONIO SQUALIFICA FINO AL 31/05/2009. “Espulso per doppia ammonizione, a fine gara, toltasi a maglia, tirava contro il D.G. una borraccia vuota raggiungendolo ad uno stinco mentre nel contempo gli rivolgeva frase minacciosa e particolarmente offensiva. Di poi, presa la bandiera del calcio d’angolo, cercava di avvicinarsi minacciosamente ma impeditone da altri calciatori, prendeva della ghiaia e la lanciava contro l’arbitro senza colpirlo. Successivamente lanciava contro lo stesso due pallonate sfiorandolo e la sopraddetta bandiera d’angolo senza peraltro raggiungere l’obbiettivo.” RONCHETTI PAOLO SQUALIFICA FINO AL 30/04/2008. “A fine gara si avvicinava al D.G. e mentre gli pestava volontariamente un piede lo apostrofava con frasi offensive e minacciose impedendogli di rientrare negli spogliatoi. Contemporaneamente offendeva un A.A. e gli premeva l’indice contro il petto senza peraltro procurargli dolore.” La Società reclamante contesta che vi sia stata una mancata vigilanza dei mezzi affidati da parte della propria dirigenza che anzi sarebbe stata pronta a preservare l’autovettura consegnata da eventuali danni sia quando la stessa si trovava all’interno del recinto dell’impianto che, successivamente, quando la terna abbandonava la struttura sportiva, impedendo alla decina di contestatori di danneggiare il veicolo. L’Albor Grassina non avrebbe nemmeno avuto conoscenza del fatto che l’automobile di un assistente fosse stata successivamente danneggiata se non attraverso il ritiro degli atti di gara ; negli stessi era persino presente la querela proposta dalla persona offesa e sottoscritta dagli altri due componenti della terna. Nell’evento la società sottolinea la sua assoluta estraneità ai fatti (il vandalo non sarebbe stato identificato) e rileva l’impossibilità di offrire una reale tutela poiché il danneggiamento sarebbe avvenuto in un parcheggio, esterno al campo di giuoco, nel quale l’Assistente Arbitrale avrebbe lasciato il mezzo. Per quanto concerne la posizione del giocatore Antonio Scudocrociato sottolinea che la bandierina non sarebbe stata brandita in modo minaccioso contro l’arbitro ma semplicemente tenuta in mano dall’atleta che avrebbe scagliato un’unica pallonata senza colpire nessuno; l’azione sarebbe comunque stata interrotta dal pronto intervento della dirigenza e di alcuni compagni. Il calciatore Ronchetti Paolo non avrebbe infine voluto assolutamente pestare il piede del D.G. ma non sarebbe riuscito a frenare la sua corsa nell’impeto di chiedere delucidazioni all’arbitro su alcune sue scelte tecniche. Pur riconoscendo la sussistenza di alcune proteste offensive ed ingiuriose la reclamante contesta l’entità delle sanzioni irrogate e pertanto chiede una rivalutazione delle medesime. All’udienza del 29 giugno 2007 veniva ascoltato il delegato dell’Unione Sportiva Dilettantesca Albor Grassina, che ribadiva il fatto che la terna fosse giunta al campo a bordo di un’unica vettura riconsegnata integra alla fine della gara. Ribadiva dunque che l’automobile danneggiata sarebbe stata lasciata in un altro parcheggio al di fuori della sfera di vigilanza della dirigenza dell’Albor Grassina ed insiste sulle doglianze proposte con riferimento alla posizione dei due calciatori. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il rapporto di gara, cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, contiene, come allegati, le dichiarazioni di tutti i componenti della terna arbitrale oltre alla querela sporta dal danneggiato ma sottoscritta anche dagli altri componenti che hanno assistito personalmente ai fatti. Il quadro descritto dai tre ufficiali di gara è preciso e coerente ed isola i singoli momenti che sono stati correttamente riportati, in parte motiva, dal giudice di primo grado nell’applicazione delle sanzioni impugnate. In effetti la dinamica riportata direttamente dal D.G. e dai suoi assistenti, non contrasta in alcun modo con quanto dedotto dalla reclamante sul fatto che il danneggiamento sia avvenuto in un luogo diverso dalla struttura sportiva. Le tesi difensive spese in ordine alla responsabilità civile della società - che non sono comunque oggetto del presente procedimento - potrebbero avere rilevanza solo sulla risarcibilità del danno all’autovettura senza comunque inficiare l’ammenda che trova ampia ragione nella pletora di condotte illecite poste in essere dai sostenitori dell’Albor Grassina. Peraltro l’arbitro, su espressa richiesta di questa C.D., provvedeva a stilare un supplemento nel quale confermava i contenuti dell’originario rapporto di gara sottolineando ulteriormente l’omissione da parte della società nella protezione della terna; la tensione del momento, i passaggi obbligati per uscire dal campo, la presenza di numerosi contestatori avrebbero dovuto spingere la dirigenza locale ad una maggiore “vigilanza” sull’incolumità degli ufficiali di gara e sui loro beni. Non potrebbe avere alcun senso, nell’ambito del diritto sportivo, una tutela fittizia della classe arbitrale che limitasse il proprio ambito di responsabilità - che, si rammenta, opera in modo oggettivo - ai cancelli degli impianti sportivi per consentire simpatiche aggressioni, degli eventuali teppisti presenti, all’esterno dei medesimi. Il D.G. inoltre collegava il danno prodotto all’autovettura con il fatto che l’autore del medesimo, pur non avendo i segni distintivi della squadra, si accompagnava ad altri sostenitori dell’Albor Grassina e continuava a tenere un atteggiamento di protesta a favore della società ospitante. Per quanto concerne il giocatore Antonio Scudocrociato il D.G. conferma il colpo inferto con la borraccia, il tentativo di aggressione con la bandierina e le pallonate attestando, infine, la olontariet del gesto posto in essere dal Ronchetti. Alcune di queste condotte non sono state peraltro contestate dalla reclamante ma, in ogni caso, appare arduo spiegare il perché il giocatore si trovasse a discutere con gli ufficiali di gara stringendo tra le mani la bandierina divelta o perché il Ronchetti, che non rivestiva il ruolo né di capitano né di vice, avesse tutta questa necessità di confrontarsi urgentemente con il D.G.. I fatti dedotti segnalano intollerabili eccessi verbali che si sono poi sostanziati in vere e proprie aggressioni fisiche od in tentativi parzialmente riusciti pur senza ledere, fortunatamente, l’integrità degli Ufficiali ; pertanto le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue alle condotte illecite correttamente individuate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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