COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 220/07-rg. Reclamo della U.S. P.S.B. Pistoia avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giusti Roberto fino al 14/05/2008. C.U. n.48 del 16/05/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 220/07-rg. Reclamo della U.S. P.S.B. Pistoia avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giusti Roberto fino al 14/05/2008. C.U. n.48 del 16/05/2007. Il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per atteggiamento irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G. Alla notifica del cartellino rosso si avvicinava all’arbitro e lo colpiva volontariamente con due schiaffi al viso, procurandogli lieve e momentaneo dolore. Infine si allontanava dal terreno di gioco reiterando le offese nei confronti del D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di un anno. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società P.S.B. Pistoia, lamentandosi della eccessiva severità del G.S. Secondo la reclamante il proprio tesserato avrebbe appena toccato l’arbitro con due “ buffetti”, senza causargli alcun dolore. Pertanto, pur riconoscendo deprecabile il gesto del proprio tesserato, chiede una riduzione della sanzione, rapportandola alla effettiva gravità dei fatti accaduti. L’arbitro nel supplemento del rapporto gara conferma di aver ricevuto due schiaffi, sottolineando come i medesimi non possono essere considerati come semplici buffetti ma come “ quelli che un padre dà al figlio a mò di rimprovero”. Naturalmente quanto descritto dall’arbitro nei rapporti gara assume fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di parte. Il D.G. nel supplemento di rapporto gara afferma in maniera precisa di non essere stato colpito da due buffetti al viso ma da due schiaffi. Appare difficile a questa C.D. stabilire la violenza dei colpi, facendo riferimento ad un padre che rimprovera il figlio, assumendo i comportamenti dei genitori modalità le più diverse. Confidando che nel caso di specie si sia fatto riferimento al comportamento del buon pater familias, rimane il fatto che l’arbitro, pur nella sua descrizione paternalista della vicenda nega che si sia trattato di semplici buffetti. Alla luce di quanto emerso, pertanto, la sanzione del G.S. appare equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati al giocatore. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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