COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 26/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo U.S.D Casellina E Del Calciatore Fiorentini Matteo Avverso Squalifica Dello Stesso Fiorentini Matteo Fino Al 31102010 (C.U. N° 47 Del 2352007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 26/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo U.S.D Casellina E Del Calciatore Fiorentini Matteo Avverso Squalifica Dello Stesso Fiorentini Matteo Fino Al 31102010 (C.U. N° 47 Del 2352007) Reclama la U.s.d. Casellina, trasmettendo un reclamo a firma del calciatore Fiorentini Matteo avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Firenze con la seguente motivazione: “A fine gara offendeva il D.G. e lo afferrava con una mano all’altezza della mandibola, stringendolo con tale intensità da procurargli forte dolore. Veniva successivamente allontanato dai propri compagni. Il giorno dopo il D.G. visto il perdurare del dolore nonché del gonfiore della parte offesa, si recava al pronto soccorso dell’Ospedale S. maria Nuova di Firenze ove gli veniva riconosciuta una prognosi di gg. 3 “trauma contusivo regione temporo-madibolare sx”.” Prima di esaminare il merito della questione conviene fare un breve excursus sulla forma del reclamo. Trattasi in realtà di reclamo alquanto insolito il quale assume più la veste di un atto di trasmissione di un reclamo fatto e sottoscritto dal calciatore personalmente che non della stessa società. Infatti il reclamo, scritto su carta intestata della società U.s.d. Casellina viene sottoscritto da persona non abilitata alla rappresentanza societaria e, come tale, sarebbe stato inammissibile, peraltro è contenuto nella lettera un testo formalmente valido ed ammissibile redatto nella forma del reclamo a firma di Matteo Fiorentini. Orbene questa C.D, per il principio della conservazione degli atti e considerato che il Fiorentini è, nella sua qualità di squalificato, abilitato a reclamare in proprio, ha inteso recepire l’atto in oggetto come di sua provenienza, ritenendo il reclamo effettuato dalla società, esclusivamente un mezzo improprio di trasmissione del reclamo del Fiorentini, avendo questo tutte le caratteristiche di ammissibilità richieste dal C.G.S., anche alla luce dei principi stabiliti delle nuove norme che, anche se non applicabili al caso in esame, a partire dal 172007 consentirebbero una regolarizzazione formale anche a posteriori dei vizi meramente formali e di sottoscrizione come quello in esame. Venendo al merito, la C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Il reclamante pur ammettendo di aver perso la pazienza e di aver offeso il D.G. nega di aver usato violenza nei suoi confronti limitandosi, durante le proteste, ad appoggiare da dietro una mano sulla spalla dell’arbitro il quale sentendosi toccato e voltandosi di scatto veniva urtato dalla mano del Fiorentini. Tale svolgimento dei fatti è smentito peraltro dal D.G., sia nel rapporto sia nel supplemento. L’arbitro ribadisce l’assoluta volontrietà del gesto del Fiorentini ed il dolore che ne seguiva. La C.D. osserva che la versione fornita dall’arbitro non può essere messa in dubbio sia perché coerente tra il primo ed il secondo rapporto (come noto fonti di prova privilegiata ai sensi del C.G.S.), sia perché assolutamente compatibile con la dinamica descritta. Anche le conseguenze debbono essere valutate e nel caso in esame il D.G. ne ha subite, sebbene il referto ospedaliero, induca a ritenere che tali conseguenze siano stati alquanto lievi. Dal punto di vista della congruità della sanzione, rileva la C.D. come il primo Giudice sia stato eccessivamente severo (anche se gli episodi di violenza debbono essere sempre stigmatizzati e sanzionati severamente), ma appare più consona ai fatti descritti una sanzione di un anno e mezzo di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Fiorentini Matteo fino al 23112008 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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