COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 008/ Stagione sportiva 2008/2009 Deferimento del calciatore Osawa Takeki, del sig. Bertacci Sauro e della A.S.D. Geraci Firenze C5.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 008/ Stagione sportiva 2008/2009 Deferimento del calciatore Osawa Takeki, del sig. Bertacci Sauro e della A.S.D. Geraci Firenze C5. Il Presidente della Commissione Disciplinare presso il C.R. Toscana, ricevuto l’atto prot. 32/635pf 07/08/MS/en in data 10/07/2008, mediante il quale il Procuratore Federale FIGC ha disposto, ai sensi dell’art.32 comma 4 CGS, il deferimento alla predetta commissione di : 1) Osawa Takeki- calciatore 2) Bertacci Sauro- Presidente A.S.D. Geraci Firenze C5 3) A.S.D. Geraci Firenze C5 Notificava alle parti interessate l’atto di contestazione per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver,rispettivamente: 1)falsamente affermato di non essere stato tesserato per Federazione estera al fine di ottenere il tesseramento per la stagione 2007/08 per la società Geraci C5; 2) Per aver richiesto il tesseramento del calciatore senza che questi ne avesse titolo e senza porre in essere le opportune verifiche in merito allo status del medesimo; 3) Per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta del Presidente ovvero dei soggetti che comunque hanno svolto attività nel suo interesse. Con l’atto di contestazione le parti venivano convocate per il procedimento in data 19/09/2008. In tale data comparivano davanti a questa C.D. il rappresentante della Procura Federale Avv. Marco Stefanini ed il Presidente della società in oggetto Bertacci Sauro. Dopo una sintetica relazione dei fatti veniva data la parola al vice procuratore federale il quale, dopo aver confermato che la dichiarazione del calciatore in questione, di non essere mai stato tesserato dalla federazione del paese di provenienza, è risultata mendace, ha formulato le seguenti richieste: 1) sette mesi di squalifica per il giocatore; 2) tre mesi di inibizione per il Presidente sig. Bertacci Sauro; 3) 400 euro di ammenda per la società. Il Presidente della società in questione ammetteva l’errore commesso dal D.S. della medesima. Infatti quest’ultimo si era fidato della dichiarazione del giocatore, senza porre in essere i dovuti controlli. Pur ammettendo i fatti contestati il sig. Bertacci riteneva eccessiva la sanzione a carico della società proposta dalla Procura Federale. Questa Commissione Disciplinare nel prendere atto dei fatti contestati, acclarati per tabulas, ritiene di doverli sanzionare in maniera più attenuata rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, anche facendo riferimento a precedenti delibere in materia di tesseramenti illegittimi. P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere al calciatore Osawa Takeki sei mesi di squalifica (da scontarsi quando dovesse richiedere un nuovo tesseramento); Inibizione per due mesi al Presidente Bertacci Sauro; Ammenda di euro 200 alla società Geraci Firenze C5.
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