COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 06/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MANGIAVACCHI (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4076/602bis pf06-07/SP/ad del 10.4.2008
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 20 del 06/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO
MANGIAVACCHI (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA
nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San
Quirico ASD) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4076/602bis pf06-07/SP/ad
del 10.4.2008
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10.4.2008 nei confronti di
Claudio Mangiavacchi (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA
nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico
ASD) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 1 CGS vigente
all’epoca dei fatti (oggi art. 10 comma 1) e della Società AC Siena SpA per responsabilità
diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del vigente CGS (art. 2 comma 4 del CGS in vigore
all’epoca dei fatti);
ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di
applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS (pena base: per il Mangiavacchi mesi
due di inibizione e ammenda di € 15.000,00 ridotta a mesi due di inibizione e ammenda di
€ 5.000,00 e per la Soc. Siena ammenda di € 10.000,00 ridotta a € 3.000,00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente.
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
al sig. Claudio Mangiavacchi mesi 2 (due) di inibizione e l’ammenda di € 5.000,00
(cinquemila/00);
alla Società AC Siena SpA l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 06/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MANGIAVACCHI (all’epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4076/602bis pf06-07/SP/ad del 10.4.2008"