COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 15 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Massai Gino, – Scapecchi Giuseppe, – Berardi Giammarco, nella loro qualità rispettivamente di Presidente, Segretario e calciatore, tesserati per conto della Società Union Team Chimera di Arezzo, nonché della medesima Società Union Team Chimera. Con l’atto sopraindicato i tesserati sono chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1; la Società per la violazione dell’art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 15 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di: - Massai Gino, - Scapecchi Giuseppe, - Berardi Giammarco, nella loro qualità rispettivamente di Presidente, Segretario e calciatore, tesserati per conto della Società Union Team Chimera di Arezzo, nonché della medesima Società Union Team Chimera. Con l’atto sopraindicato i tesserati sono chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1; la Società per la violazione dell’art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S. Il deferimento in oggetto scaturisce da fatti complessi, che vengono illustrati in apertura del dibattimento, al quale sono presenti a seguito di convocazione: - per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini; - per i tesserati: il calciatore Giammarco Berardi assistito e tutelato dalla madre, Signora Maria Rosa Cozza; il Presidente della Società, Sig. Gino Massai, ed il segretario, Sig. Giuseppe Scapecchi. I deferiti presenti e la Signora Maria Rosa Cozza, quest’ultima in rappresentanza del calciatore, minore di età, si dichiarano edotti sui motivi di deferimento. In data 30 settembre 2007 i Signori Berardi Francesco e Cozza Rosa Maria, genitori del calciatore Giammarco, nato a Cosenza il 15/04/1995, rivolgendosi, con apposita istanza, al Presidente Federale ed al Settore Giovanile e Scolastico, chiedevano che il ragazzo venisse tesserato per la Union Team Chimera di Arezzo in attuazione della deroga prevista dal comma 3 dell’art. 40 delle N.O.I.F.. A detta istanza venivano allegati due certificati rilasciati dal Comune di Pallagorio, provincia di Crotone, e precisamente: - stato di famiglia comprendente oltre i coniugi Berardi e Cozza i loro quattro figli tra cui, ovviamente, Giammarco; - certificato di residenza di quest’ultimo; - certificato di iscrizione al Convitto Nazionale di Arezzo per la frequenza della seconda classe della Scuola Media, nonché la contestuale domanda di iscrizione presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze per lo studio di uno strumento musicale. Gli istanti ritenevano di avere dimostrato in tal modo la sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere, ai fini del tesseramento in Regione diversa da quella di appartenenza, la deroga prevista dall’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F.. In data 1 ottobre 2007, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, gli stessi genitori attestavano che il figlio Giammarco,”residente a Pallagorio (Kr), in via Noci n. 25/a”, si era trasferito in Arezzo presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. In data 15 ottobre 2007, secondo quanto indicato dalla Procura Federale, non risultante peraltro dalla documentazione in atti né dallo “storico di tesseramento” acquisito dal Collegio, veniva effettuato il tesseramento del calciatore a favore della Union Team Chimera Arezzo. Il 19 ottobre 2007 il Settore Giovanile e Scolastico, evidentemente in risposta alla istanza inviata in data 30 settembre, comunicava alla famiglia Berardi la impossibilità del tesseramento in deroga stante la circostanza che il calciatore non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età. In data 15 novembre 2007 infine il calciatore veniva tesserato, come da tabulato allegato, per l’ Union Team Chimera di Arezzo, con vincolo annuale (art.31,c.3) sulla base di un certificato che, riferito al calciatore Berardi Giammarco ne attesta la residenza in Comune di Arezzo e che la sua famiglia è composta dallo stesso, nonché dalla madre signora Maria Cozza. A seguito di specifica segnalazione effettuata dal Settore Giovanile e Scolastico, in data 12/03/2008, la Procura Federale, esperiva le necessarie indagini procedendo quindi al deferimento di cui è causa. Esaurita in tal modo la descrizione dei fatti viene data la parola al rappresentante della Procura Federale che esamina la condotta degli esercenti la potestà sul minore e della Società, rilevando in essa una evidente violazione dell’art. 40,c.3, il che comporta la applicazione dell’art.1, c. 1, per i soggetti tesserati e conseguente applicazione dell’art. 4, comma 2 nei confronti della Società. Chiede pertanto che siano irrogate le seguenti sanzioni: - al Presidente della Società, Massai Gino la inibizione per mesi tre; - al segretario della Società, Scapecchi Giuseppe, la inibizione per mesi tre; - al calciatore Berardi Giammarco la squalifica di una giornata. Nei confronti della Società, cui si imputa la responsabilità diretta ed oggettiva, chiede applicarsi la sanzione dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00(seicento). Motiva le richieste con affermazioni in fatto ed in diritto. Ripercorre a tal fine l’intero iter ponendo in evidenza come una richiesta iniziale di tesseramento in data 19/10/2007 (respinta), corroborata da un certificato di stato di famiglia e di residenza dal quale risulta che tutto il nucleo familiare Berardi, composto dai genitori e da quattro figli, risiede a Pallagorio, in provincia di Crotone, è stata seguita ad un mese di distanza da una nuova richiesta di tesseramento (questa accolta) cui veniva allegato un certificato contestuale con la nuova residenza in Comune di Arezzo e composto unicamente dal calciatore e dalla di lui madre. Rileva come tale richiesta sia stata depositata in data 11 novembre 2008, ovvero in prossimità del 15 novembre, termine di scadenza previsto per la concessione della deroga di cui all’art. 40, c. 3. Tale comportamento evidenzia la volontà di eludere la norma richiamata, circostanza che viene confermata, a parere della Procura, dalla testimonianza della coinquilina della famiglia Berardi in Arezzo, interpellata in sede di indagine. Il tesseramento è quindi errato poiché l’art. 40, c. 3, richiede la esistenza del requisito della residenza dell’intero nucleo familiare e ciò al fine di evitare la disgregazione dello stesso e pertanto a completa tutela del calciatore di età minore. La scomposizione del nucleo familiare posta in essere aveva quindi come unico scopo quello di eludere la portata della norma più volte richiamata. Precisa ancora come la Procura ha risposto con il deferimento ai due quesiti posti dal settore Giovanile e Scolastico consistenti nell’appurare se il comportamento della famiglia Berardi costituisca violazione al comma 3 dell’art 40 e se il cambio di residenza, nella fattispecie, sia stato posto in essere al fine di eludere detta norma. Infatti ad entrambe le domande la Procura ritiene di dover rispondere affermativamente. Viene quindi data la parola alla Signora Cozza, in rappresentanza del figlio minore, la quale, con ampia e intensa esposizione, indica nel trasferimento di residenza operato la necessità di consentire al figlio Giammarco, di frequentare, oltre alla scuola dell’obbligo, il Conservatorio, per proseguire nei promettenti studi musicali, senza con ciò toglierli la possibilità di giocare al calcio, unico sport preferito. Precisa che la scelta di Arezzo è stata dettata dal fatto che il Convitto di quella Città era già frequentato dal figlio maggiore, al quale quindi Giammarco si è “appoggiato” e, contrastando l’assunto del rappresentante della Procura, ha affermato che non vi è stata alcuna disgregazione dell’assetto familiare come dimostrano: il suo trasferimento, quale insegnante, presso il IV Circolo di Arezzo; il trasferimento delle altre due figlie presso il Convitto, che già ospita i primi due, circostanza che documenta con il deposito del certificato di iscrizione per il corrente anno scolastico. Vengono quindi invitati ad esporre le proprie difese i dirigenti della Società deferita che, a mezzo del Segretario Sig. Giuseppe Scapecchi, dichiarano: la prima richiesta di tesseramento è stata respinta perché il caso non rientrava nella deroga prevista. La seconda è stata trasmessa alla Delegazione Provinciale di Arezzo perché corredata dalla documentazione prevista, dato che solo a decorrere da questa annata calcistica il C.R.T ha dato disposizioni più specifiche. Dichiara che il concetto di “famiglia” è oggi mutato rispetto a quanto a suo tempo (1997) previsto e, a tal fine, esibisce numerose richieste di tesseramento riferite a calciatori con diverse, delicate posizioni familiari in ordine alle quali sono state applicate le nuove disposizioni ricevute, segno della buona fede della Società e della correttezza dei suoi comportamenti. Richiamando, infine, le particolari benemerenze che la Società ha acquisito nel seguire, sotto ogni aspetto, i giovani calciatori chiede il proscioglimento da ogni addebito. A tali dichiarazioni replica l’Avv.Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, osservando che le Società tesserate debbono osservare quanto indicato dalla normativa federale e definisce colposo il comportamento dei deferiti perché volto alla elusione della norma recata dall’art. 40, c. 3, elusione confermata dalla documentazione depositata in questa sede che peraltro ritiene non attinente al deferimento dato che la parte si è attivata solo quest’anno. In ordine alla sanzione richiesta per il calciatore, in misura minima, precisa che essa risponde alla esigenza che il giovanissimo tesserato comprenda come nel calcio non esista solo il gioco ma la necessità del rispetto delle regole. Chiuso il dibattimento la C.D.T. passa a decisione. La Commissione ritiene che la disamina del caso di specie non possa prescindere dalla interpretazione dell’articolo 40, comma 3, delle N.O.I.F. nella sua interezza. Recita la norma in esame: “ I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione e la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Detto articolo si compone quindi di due parti ben distinte, una di carattere generale che riguarda tutti i calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età, per i quali è stabilito che il loro tesseramento è consentito esclusivamente a favore di società che risiedano nell’ambito regionale o in una provincia, anche di regione diversa, purché questa sia confinante con quella di residenza. L’altra, derogante da tale principio generale, è riferita ai giovani di età maggiore ai quattordici anni (ma minore di sedici) ancora soggetti alla scuola dell’obbligo. Per la concessione di tale deroga da parte del Presidente Federale, nella cui competenza specifica essa rientra, è necessario che: - venga osservato il termine entro il quale presentare la richiesta (15 novembre di ogni anno); - siano allegati a detta richiesta: il certificato di stato di famiglia, la necessaria certificazione scolastica, nonché il parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Nel caso in esame il tesseramento, ancorché inizialmente richiesto al Presidente Federale e al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per la deroga alla norma generale (seconda parte dell’articolo 40 comma 3) è stato successivamente richiesto e rilasciato sulla base della norma generale (prima parte dell’articolo 40, comma 3). E’ opportuno pertanto porre l’attenzione sulla diversa documentazione che la norma richiede nei due casi: - nel primo caso viene richiesta esclusivamente la dimostrazione della residenza della famiglia del calciatore nella regione in cui ha sede la società o in provincia confinante - nel secondo caso la documentazione deve essere volta a dimostrare che, pur nella lontananza dal nucleo familiare, permangono le condizioni per assicurare al giovane, che deve essere di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, l’assolvimento degli obblighi scolastici. Il deferimento operato dalla Procura si fonda sulla interpretazione del concetto di famiglia, che, sulla base di un parere reso dall’Ufficio giuridico della FIGC in data 20.10.1997, ritiene debba riferirsi allo stretto nucleo familiare costituito, nella accezione comune, dal marito, dalla moglie e dai figli. Pertanto ritiene irregolare il tesseramento basato su un certificato contestuale da cui emerge che il nucleo familiare è costituito solo dalla madre e dal figlio, mentre dalla precedente documentazione prodotta emergeva che la famiglia era composta da padre, madre e quattro figli. A parere della Commissione il concetto di famiglia ha subito una evoluzione nel corso del tempo e spesso, per svariate esigenze, i coniugi hanno necessità di stabilire la propria residenza in località diverse senza che ciò rilevi sulla integrità familiare. Tant’è che, a fronte di situazioni particolari, si sono rese necessarie nel tempo interpretazioni della norma che, senza discostarsi dalle finalità che la stessa intende ottenere, rendano attuale la sua applicazione. Ad esempio l’Ufficio Legale della F.I.G.C., su una specifica richiesta di chiarimenti posta dal C.R.T. tramite la L.N.D., ha tra l’altro precisato (nota del 28 luglio 2008) che la documentazione anagrafica, deve essere costituita dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune in cui è residente il minore e detto certificato deve riportare il “ nominativo di almeno uno dei due genitori”. salvaguardando, in tal modo, il caso in cui per necessità di lavoro, o qualsiasi altro motivo, i due genitori abbiano diversa residenza. Il mutamento, avvenuto negli anni, del concetto di nucleo familiare o famiglia, rispetto alla originaria emanazione delle NOIF, inducono la Commissione a ritenere che la interpretazione corrente che deve darsi alla norma, sia quella prospettata dalla Presidenza Federale. Il concetto di famiglia, o di nucleo familiare, si è infatti evoluto dal 1997 anno, in cui l’Ufficio Giuridico della FIGC lo ha definito come costituito, nella “ accezione comune”, dal marito, dalla moglie e dai figli, ciò proprio perché è mutata tale accezione. Si ritiene dover precisare ancora che l’ Ufficio Legale della Presidenza Federale, che ha sostituito l’Ufficio Giuridico, ha precisato che la nota sopra riportata (28 luglio 2008) stabilisce “…principi di carattere generale” a cui gli organismi da essa Federazione dipendenti debbono uniformarsi. Ritiene la Commissione di dover ancora rilevare come in sostanza risulta impossibile codificare i molteplici casi reali che si possono verificare nella applicazione concreta della norma per cui occorre fare riferimento al principio di carattere generale, assicurando al minore la presenza nel nucleo familiare di almeno un genitore. Peraltro la norma originale richiede unicamente la sussistenza del requisito della residenza del minore con la famiglia, senza altro specificare. Fatta questa opportuna premessa la C.D., in riferimento al caso di specie, deve rilevare come a norma dell’articolo 40, comma 3, il tesseramento sia stato in via definitiva richiesto con la produzione del certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Arezzo in data 14 novembre 2007, attestante che la famiglia era composta dal minore e dalla madre. L’amministrazione comunale ha attestato un dato di fatto (il certificato di residenza viene rilasciato solo dopo aver effettuato i necessari controlli) dando evidenza della sussistenza del requisito richiesto dalla norma. E’ appena il caso di precisare che il tesseramento di un calciatore mai tesserato, o svincolato, può avvenire in un qualsiasi periodo della stagione calcistica. E’ appena il caso di rilevare che il giovane Berardi era stato svincolato alla fine della stagione 2006/2007 ex art. 31 comma 3 (vedasi ancora lo storico di tesseramento). Peraltro è impensabile che il trasferimento di un nucleo familiare da una regione ad un’altra avvenga “ipso facto” per ovvi motivi, nella fattispecie la madre è una insegnante ed i trasferimenti di sede non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico. Inoltre la documentazione prodotta in sede di richiesta di tesseramento ed integrata da quanto depositato in dibattimento, dimostra la volontà di tenere unita la famiglia contrariamente alle affermazioni della procura circa la disgregazione del nucleo familiare. Ai soggetti deferiti non può essere pertanto addebitata alcuna violazione. Ritiene la Commissione di dover porre in rilievo come in ordine alla documentazione ricevuta la Delegazione Provinciale competente si è comportata conformemente alla interpretazione che, sia pur successivamente, è stata data dalla Presidenza Federale in ordine alla certificazione anagrafica. P.Q.M. La C.D., rilevato che esiste un solo tesseramento del giovane Berardi e che esso è stato eseguito in conformità alla indicazione indicata dall'Ufficio Legale della F.G.I.C., delibera di prosciogliere i tesserati e la Società, oggetto di deferimento, da ogni addebito
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