COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 10 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di Parretti Vanni quale Presidente della A.S.D. Poggioseano 1909 per violazione dell’art. 1, comma 1, e della A.S.D. Poggioseano per la violazione dell’art.4, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 10 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di Parretti Vanni quale Presidente della A.S.D. Poggioseano 1909 per violazione dell’art. 1, comma 1, e della A.S.D. Poggioseano per la violazione dell’art.4, comma 1 del C.G.S.. Su segnalazione del C.R.T. la Procura Federale ha svolto indagini in ordine alla posizione dell’allenatore sig. Valerio Desideri che, per quanto abilitato ed indicato sull’atto di censimento depositato, non risulta tesserato per alcuna società. In particolare è stato appurato che nel corso delle gare della stagione il Vanni ha svolto attività di allenatore, privo di tessera, in tutte le gare disputate dall’ ASD Poggioseano nel periodo 30 settembre 2007 – 4 maggio 2008. Da ciò la Procura Federale ha rilevato la mancata applicazione del disposto dell’art. 40 del Regolamento della L.N.D., richiamato dal C.U.N. n. 1 della Lega stessa in data 1 luglio 2007, che prevede, per le società di seconda categoria, l’obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato. La inottemperanza determina, a carico del legale rappresentante della Società, l’addebito della violazione dell’art. 1 del C.G.S. Detto comportamento implica altresì che la Società, a sua volta, incorra nella violazione del successivo art. 4, in applicazione del principio di responsabilità diretta. Quanto sopra viene contestato al Presidente ed all’ente sopraindicati con atto di deferimento n. 606/938/pf 07 08/SS/bip trasmesso a questa Commissione, mentre per l’allenatore Desideri viene separatamente proceduto innanzi il Settore Tecnico della F.I.G.C.. Disposte le rituali notifiche risulta oggi qui presenti in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Marco Stefanini, mentre i soggetti deferiti sono presenti nella persona del Sig. Vanni Parretti. Le circostanze sopra evidenziate vengono succintamente esposte dal Presidente del Collegio il quale invita il rappresentante della Procura ad intervenire. L’Avv. Stefanini, dopo aver rilevato che quanto contestato ai deferiti emerge in maniera inoppugnabile dalla documentazione acquisita (archivio meccanografico dell’Ufficio Tesseramento, copie delle liste di gara), ricorda che il comportamento omissivo tenuto dalla ASD Poggioseano è proseguito ben oltre l’invito ad essa rivolto dal CRT in ordine alla regolarizzazione della posizione dell’allenatore in data 30 novembre 2007, il che costituisce indubbia aggravante Chiede pertanto vedere applicate le seguenti sanzioni: - per il Presidente Parretti la inibizione per mesi cinque; - per la Società la ammenda di € 800,00 (ottocento). Precisa che per quanto riguarda il tecnico Desideri è stato disposto il deferimento all’Organo Giudicante del Settore Tecnico. Viene data la parola al Signor Parretti, nella sua qualità di Presidente della Società, il quale sostiene che la Società ha agito in perfetta regola ed esibisce a tal fine un tesserino federale dal quale risulta che l’allenatore Desideri Valerio è tesserato per la A.S.D. Poggioseano 1909. Deposita altresì una richiesta di tesseramento, in originale, per il Desideri ed altri soggetti, priva di data. Alla osservazione relativa sollevata dal Presidente del Collegio, unitamente alla eccezione che il tesserino identificativo dell’allenatore reca la data di emissione del 21 aprile 2008, deposita ancora la foto copia del rapporto di trasmissione di un fax inoltrato in data 18 aprile 2008, sul quale è stata a sua volta fotocopiata “in verso opposto” la richiesta di tesseramento oggi depositata. Afferma che aveva inoltrato la richiesta di tesseramento in precedenza ma di non averne conservato documentazione (!!) e che la mancata ricezione deve essere imputata ad un disguido. Ritiene comunque eccessivo l’importo della ammenda richiesta a carico della Società. Il rappresentante della Procura non si oppone al deposito dei documenti. La C.D. chiuso il dibattimento, riunita in Camera di Consiglio così decide. Le contestazioni mosse e le violazioni ad esse connesse trovano piena conferma negli atti acquisiti dalla Procura in corso di indagine. Il comportamento tenuto dalla Società è particolarmente grave dovendosi rilevare che il C.R.T., una volta accertata la assenza di tesseramento da parte del Tecnico, ha invitato – vedasi nota in data 30 novembre 2007 – la Società a regolarizzare la posizione dell’allenatore, senza che ciò sia avvenuto, proseguendo nella violazione per tutta la durata del campionato. Si ricorda a tal fine l’impegno di osservare le regole esistenti nell’ambito federale che ciascun ente, o tesserato, assume al momento della affiliazione alla F.I.G.C.. Per quanto riguarda la difesa approntata dalla Società, essa appare pretestuosa e puerile ed anche al limite di ulteriore deferimento. E’ sintomatico inoltre rilevare che il fax, di cui è stata prodotta fotocopia del rapporto di trasmissione, è addirittura posteriore all’avvio dell’indagine da parte della Procura Federale, avvenuto con la richiesta di documenti al C.R.T. in data 9 aprile. In ogni caso la violazione è dimostrata proprio dal tesseramento esibito che risulta rilasciato, ripetesi, in data 21 aprile 2008, ovvero quasi alla fine del campionato che si è concluso con la gara del 4 maggio 2008. La richiesta della Procura, pur apparendo contenuta in ordine alla peculiarità del caso, deve quindi essere accolta P.Q.M. la C.D. delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - inibizione al Presidente della ASD Poggioseano, sig. Parretti Vanni, per mesi cinque per violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.; - ammenda di € 800,00 (ottocento) alla A.S.D. Poggioseano per violazione dell’art.4, comma 1, del C.G.S..
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