COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 11 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti soggetti, tesserati per la A.S.D. Polisportiva Avane: – Maestrelli Riccardo – Presidente della società – Santini Damiano – dirigente – Spalletti Marcello – dirigente – Volpe Gianni – dirigente – Santini Luciano – dirigente cui viene contestata la violazione dell’art 1, c. 1, del C.G.S.. Viene altresì deferita la Società A.S.D. Polisportiva Avane, per la violazione dell’art. 4, c. 1 e 2 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 11 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti soggetti, tesserati per la A.S.D. Polisportiva Avane: - Maestrelli Riccardo - Presidente della società - Santini Damiano - dirigente - Spalletti Marcello - dirigente - Volpe Gianni - dirigente - Santini Luciano - dirigente cui viene contestata la violazione dell’art 1, c. 1, del C.G.S.. Viene altresì deferita la Società A.S.D. Polisportiva Avane, per la violazione dell’art. 4, c. 1 e 2 del medesimo Codice. Con nota 594/900, in data 31 luglio 2008, la procura Federale ha deferito a questa Commissione i tesserati e la Società indicati in epigrafe per rispondere delle violazioni ivi richiamate. Convocate le parti per la data odierna risultano presenti: per la Procura Federale il sostituto Avvocato Marco Stefanini; per tutti i tesserati e la Società, l’Avv. Giuliano Dini, sostituito in dibattimento dall’Avv. Giampiero Papucci. Questi i fatti come vengono illustrati dal Presidente del Collegio in apertura di dibattimento. Il C.R.T., con nota in data 30 novembre 2007, ha contestato alla prefata Società il mancato utilizzo di un tecnico abilitato, quale responsabile della prima squadra. Ha di conseguenza diffidato l’Ente ad adempiere a quanto previsto dall’art. 40 del regolamento della L.N.D., norma riportata peraltro dal C.U. n. 1 della L.N.D. emesso in data 01/07/2007. La diffida non ha sortito alcun esito fino alla data del 4 febbraio 2008 quando la società ha provveduto alla nomina di un tecnico abilitato, mentre per tutto il periodo intercorso dall’inizio del campionato fino a tale data, sono stati utilizzati, con la qualifica di allenatore, i dirigenti Santini Damiano; Spalletti Marcello; Santini Luciano e Volpe Gianni, senza che alcuno di essi fosse in possesso della necessaria abilitazione. Quanto sopra risulta evidente dalla comparazione tra il censimento depositato dalla Società e le liste di gara, atti acquisiti in sede di indagine. Da detta documentazione si evince inoltre che tale situazione si è reiterata per diverse gare di campionato. Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale il quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con l’Avvocato di controparte la esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S.. Riaperto il dibattito l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con il rappresentante dei soggetti e dell’Ente deferito un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini: inibizione per mesi tre per i dirigenti Maestrelli Riccardo e Santini Luciano; inibizione per mesi due agli altri dirigenti: Santini Damiano, Spalletti Marcello, Volpi Gianni. Alla Società ammenda di € 500,00(cinquecento). La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo, ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - ai dirigenti Riccardo Maestrelli e Luciano Santini la inibizione per mesi tre; - ai dirigenti Damiano Santini, Spalletti Marcello e Gianni Volpi la inibizione per mesi due; - alla Società ammenda di € 500,00(cinquecento) DISPONE la chiusura del dibattimento.
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