COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 17 – stagione sportiva 2008/09. Gara U.S.D. Soci – Pol. Poliziana (2-1) del 14/09/08. Campionato di Promozione, in C.U. R.T. n.19 del 2/10/08. Reclama alla C.D.T.T. la società Soci avverso la decisione del G.S. Regionale Toscana, che di seguito, per correttezza di esposizione, viene integralmente riportata. 6.- RECLAMO DELL’UNIONE POL.POLIZIANA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA U.S.D. SOCI/UNIONE POL.POLIZIANA A.S.D. DEL 14.9.2008 (2 -1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 17 – stagione sportiva 2008/09. Gara U.S.D. Soci – Pol. Poliziana (2-1) del 14/09/08. Campionato di Promozione, in C.U. R.T. n.19 del 2/10/08. Reclama alla C.D.T.T. la società Soci avverso la decisione del G.S. Regionale Toscana, che di seguito, per correttezza di esposizione, viene integralmente riportata. 6.- RECLAMO DELL'UNIONE POL.POLIZIANA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S.D. SOCI/UNIONE POL.POLIZIANA A.S.D. DEL 14.9.2008 (2 -1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 18.9.2008; -l'Unione Pol.Poliziana A.S.D. in data 22.9.2008 ha proposto reclamo diretto ad ottenere la vittoria ''a tavolino'' della partita U.S.D. Soci/Unione Pol.Poliziana A.S.D. del Campionato di Promozione Girone B svoltasi il 14.9.2008 avendo l'U.S.D. Soci impiegato il calciatore Borghesi Alessandro malgrado fosse squalificato. Eccepisce preliminarmente l'U.S.D. Soci che la raccomandata inviatagli risulta essere fuori termine e non A.R. Quest'ultima circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione in quanto la stessa non e' riconducibile a violazioni delle disposizioni regolamentari che disciplinano la notifica degli atti in sede di reclamo alle controparti. Per quanto riguarda essere il reclamo dell'Unione Pol.Poliziana A.S.D. intempestivo il rilievo non puo' trovare ingresso stante il chiaro disposto dell'art. 38 comma 5 C.G.S. che testualmente recita: ''I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo''. Rileva infine l'U.S.D. Soci come il reclamo sia stato inoltrato al Giudice Sportivo anziche' alla Commissione Disciplinare ma la societa' evidentemente ignora quanto modificato dal Consiglio Federale in data 18.7.2008 sull'art. 46 comma 3 del C.G.S. che demanda a questo Organo di Giustizia la competenza in I grado di questa materia. Tutto cio' premesso, ritiene peraltro il G.S.T. che il ricorso in esame vada accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Borghesi Alessandro e' stato ammonito nel corso della gara U.S.D. Soci/A.S.D. Nuova Cortona Camucia del 25.5.2008 e che, essendo gia' ammonito per 1' infrazione gare play out, e' stato squalificato per una gara per recidivita' in ammonizione da questo Giudice Sportivo. Risulta inoltre che il provvedimento di squalifica e' stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 30.5.2008, a cura del competente Comitato Regionale Toscana e che, cio' nonostante, il calciatore Borghesi ha preso parte alla gara U.S.D. Soci/Unione Pol.Poliziana A.S.D. del 14.9.2008. Giova oggi ribadire che l'unico mezzo valido di conoscenza dei comunicati ufficiali e' rappresentato dall'affissione nell'albo istituito presso i Comitati Regionali, per cui ad ogni mancata osservanza delle prescrizioni relative all'esecuzione delle sanzioni disciplinari di squalifica, a norma del comma 5 dell'art. 17 C.G.S. lettera a), ne deriva la punizione sportiva della perdita della gara a carico della societa' che abbia impiegato calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare alla gara stessa. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Unione Pol.Poliziana di Montepulciano (Siena), infligge all'U.S.D. Soci la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0 -3nella suindicata gara. Infligge altresi' l'inibizione di mesi uno al Dirigente Accompagnator e, sg. Martini Luca, l'ulteriore squalifica per UNA gara al calciatore Borghesi Alessandro nonche' l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) all'U.S.D. Soci. Dispone non addebitarsi la tassa. La reclamante sostiene l’inesattezza del computo dei termini per inoltrare il reclamo da parte della società Poliziana inerenti la posizione irregolare di calciatore, che invece il G.S. ha ritenuto corretta. In altre parole la reclamante ritiene che il computo del termine per inoltrare il reclamo avverso la posizione irregolare di tesserato, in ossequio al disposto letterale dell’art. 46 comma 3 del C.G.S. deve essere calcolato inizialmente dal giorno stesso della gara e non seguendo il dettato di cui all’art. 38 comma 5 del C.G.S. ovvero la regola generale in materia di computo dei termini La convinzione della reclamante è data dal fatto che, qualora il Legislatore Sportivo avesse inteso indicare nel giorno successivo alla gara il termine iniziale, lo avrebbe fatto specificatamente, così come è accaduto per il disposto di cui all’art. 46 commi 1 e 4 del C.G.S La reclamante conclude per la cassazione integrale della decisione del G.S. con conseguente ripristino delle risultanze del campo. Chiede inoltre di essere udita dalla C.D. All’udienza del 24/10/08 la reclamante ha esplicitato le proprie tesi che tuttavia non si sono discostate dal contenuto dell’atto scritto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il principio di diritto stabilito in tema di computo dei termini è indicato nell’art. 38 comma 5 del C.G.S. in maniera chiara ed inequivocabile: “ I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.” Tale regola generale segue di pari passo quanto stabilito dal Legislatore Ordinario in materia. Ogni norma generale tuttavia può essere derogata da una norma speciale a condizione che il Legislatore lo preveda espressamente e soltanto in presenza di una disposizione specifica potrà applicarsi il principio “lex specialis derogat generalis”. Nel caso di specie, ovvero in tema di applicazione dell’art. 46 comma 3 del C.G.S. la mancanza di una specifica disposizione derogativa alla regola generale, deve essere intesa come tacita e pacifica applicazione della predetta, con conseguente applicazione integrale di quanto disposto all’art.38 comma.5 del C.G.S. anzi riportato. Da quanto esposto, il Collegio ritiene che l’applicazione della norma da parte della reclamante in primo grado, la società Poliziana e successivamente da parte del G.S.R.T. sia da condividere per il motivo riportato in precedenza. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo della società Soci e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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