COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 25 – stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Società A.S. Vaianese, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Barni Davide (C.U. n. 21 del 9/10/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 25 – stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Società A.S. Vaianese, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Barni Davide (C.U. n. 21 del 9/10/2008) Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 5/10/2008 contro la società Orentano Calcio: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Ricorre l’impugnante negando recisamente i fatti ed eccependo che il giocatore avrebbe semplicemente cercato di sedare gli animi; nel separare alcuni giocatori particolarmente esagitati il D.G. avrebbe equivocato le reali intenzioni del giocatore, forse sviato dalla confusione e dalla concitazione del momento. In realtà sia il Barni che il suo supposto antagonista Tocchini, alla notifica dell'inaspettato provvedimento di espulsione, sarebbero usciti “amichevolmente” dal campo entrambi stupiti per la sanzione disciplinare comminata. La società conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il rapporto di gara riporta condotte assolutamente difformi da quelle proposte nel reclamo; nel documento si legge infatti: “a gioco fermo colpiva con un pugno violento al petto un avversario senza causargli alcun danno”. Il G.S. avrebbe dunque correttamente qualificato come “violento” il gesto compiuto dal Barni - anche perché compiuto a gioco fermo - sebbene tale comportamento non abbia causato conseguenze fisiche. Chiamato a chiarimenti il D.G. confermava ancora, nel supplemento allegato in atti, di aver correttamente attribuito le condotte ribadendo che “Il Sig. Barbi colpiva volontariamente con un pugno al petto il Sig. Tocchini” e precisando che “I fatti si sono svolti molto vicino alla mia persona e pertanto non posso aver dubbi su quanto descritto”. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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