COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 26 – Stagione sportiva 2008/09. Reclamo proposto dall’A.S.D. C.F. 2001 – Casale Fattoria avverso la decisione del G.S. Prato che ha squalificato i tesserati Scognamiglio Luca per 3 gare e Lenzi Paolo Maria per 5 gare. C.U. n° 14 del 08.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 26 – Stagione sportiva 2008/09. Reclamo proposto dall’A.S.D. C.F. 2001 – Casale Fattoria avverso la decisione del G.S. Prato che ha squalificato i tesserati Scognamiglio Luca per 3 gare e Lenzi Paolo Maria per 5 gare. C.U. n° 14 del 08.10.2008. Il Giudice Sportivo di Prato squalificava i calciatori: Lenzi Paolo Maria, per cinque giornate, perché colpiva ripetutamente un avversario con pugni. Scognamiglio Luca, poiché colpiva violentemente un avversario con un calcio. I fatti accadevano in occasione della gara ASD Montepiano – CF 2001 del giorno 4 ottobre 2008. Avverso tale provvedimento propone oggi reclamo l’A.S.D. C.F. 2001 Casale Fattoria, fornendo la propria versione dei fatti. Dopo la descrizione di quanto accaduto, richiede per il giocatore Lenzi “l’annullamento anche parziale” perché non avrebbe commesso i fatti attribuitigli, limitandosi questi a spingere i propri compagni in occasione dei tafferugli descritti nel reclamo. Il Lenzi, in altri termini, avrebbe fatto solo da paciere. La società richiede anche l’annullamento della sanzione al tesserato Scognamiglio poiché al momento dell’accaduto si stava spogliando in quanto in procinto di entrare in campo, dalla panchina. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. da questa Commissione, l’arbitro precisa: - di aver riconosciuto il sig. Lenzi Paolo in quanto capitano e per aver avuto modo di colloquiare con lo stesso durante la gara, e di averlo visto colpire energicamente un avversario; - di aver riconosciuto lo Scognamiglio proprio perché si stava spogliando per entrare in campo. Il reclamo non merita accoglimento. Sull’accaduto non ci sono dubbi. Il rapporto di gara, per quanto riguarda Lenzi, inequivocabilmente evidenzia che questi “colpiva ripetutamente al volto con pugni violenti l’avversario”, il che non lascia molti margini interpretativi. La stessa descrizione di quanto attribuito allo Scognamiglio è chiara. L’arbitro, poi, ha precisato come abbia riconosciuto i due tesserati, confutando quanto sostenuto nel reclamo. Sull’entità della sanzione non vi è molto da dire, alla luce delle Carte Federali e della giurisprudenza consolidata. Il Primo Giudice ha equamente calibrato le squalifiche, evidenziando oltretutto una condivisibile proporzionalità fra i due episodi e le due sanzioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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