COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale “ (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BONFANTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. Lucchese Libertas Srl attualmente tesserato Soc. Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 2546/205pf06-07/SP/en del 4.2.2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 25 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
“
(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA
BONFANTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. Lucchese Libertas Srl
attualmente tesserato Soc. Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE
LIBERTAS Srl (nota n. 2546/205pf06-07/SP/en del 4.2.2008)
la Commissione Disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria depositata dal difensore del
sig. Bonfanti, udite le conclusioni delle parti presenti tra cui quelle del rappresentante della
Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di
entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Bonfanti Luca della sanzione dell’ammenda di €
10.000,00 ed alla AS Lucchese Libertas Srl quella dell’ammenda di € 5.000,00, osserva
quanto segue.
L’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione disciplinare per decadenza formulata
dalla difesa del sig. Bonfanti è infondata e quindi non merita accoglimento.
Infatti la chiusura delle indagini è avvenuta nel corso della stagione sportiva in cui si è
verificato l’illecito, e ciò in data 1/6/2007, e non l’1/12/2007 come erratamente sostenuto
nella memoria difensiva.
La circostanza si evince dal timbro attestante il deposito della relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini presso tale ufficio effettuato appunto l’1.6.2007, prot. n° 3349, nonché
di quella apposta sulla conseguente trasmissione dell’atto alla Procura.
Il fatto in questione risulta pacificamente provato sia per tabulas che in base alle
deposizioni raccolte dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, ivi ricomprendendo le
dichiarazioni rese dal sig. Bonfanti.
Questi ha ammesso che per un periodo di circa un mese e mezzo si è fatto formalmente
assistere da due diversi procuratori giacchè ha rilasciato il mandato al secondo senza aver
preventivamente revocato quello conferito al primo.
Tale condotta integra pacificamente la contestata violazione del Regolamento per
l’esercizio dell’attività di agente di calciatori.
Detta condotta antidisciplinare dell’agente deve peraltro essere valutata sotto il profilo
dell’elemento psicologico: alla luce delle circostanze emerse dall’istruttoria: ben può dirsi
che il sig. Bonfanti ha agito con mera colpa e senza dolo alcuno, essendo palese che egli
non ha consapevolmente violato le norme regolamentari.
Inoltre per la graduazione delle sanzioni deve essere presa in considerazione la
particolare tenuità del fatto, alla luce della brevità del periodo durante il quale i due
mandati si sono sovrapposti, della lunga assenza di rapporti tra il calciatore ed il primo
procuratore, dell’atteggiamento di quest’ultimo che ha accolto con tranquillità la decisione
del suo ormai ex assistito.
La responsabilità disciplinare del sig: Bonfanti deve quindi essere dichiarata, siccome, de
plano, quella oggettiva della AS Lucchese Libertas Srl, sodalizio per il quale il predetto
calciatore era all’epoca dei fatti tesserato.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed applica al sig. Bonfanti Luca la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 (mille/00) ed alla AS Lucchese Libertas Srl quella dell’ammenda di €. 500,00
(cinquecento/00).
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