COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 32 stagione sportiva 2008/09 Gara Sales – Sporting Arno (1-5) del 21/09/08. Campionato Provinciale Allievi B. In C.U. Del. Prov. Firenze n.14 del 15/10/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 32 stagione sportiva 2008/09 Gara Sales – Sporting Arno (1-5) del 21/09/08. Campionato Provinciale Allievi B. In C.U. Del. Prov. Firenze n.14 del 15/10/08. Reclama la società Sales avverso la decisione del G.S. il quale ha respinto il primo reclamo proposto dalla predetta società, avverso la posizione irregolare di un calciatore avversario. La reclamante sostiene, così come ha sostenuto davanti al primo Giudice, che il calciatore Brancato Filadelfo, tesserato per la società Sporting Arno, non aveva titolo per partecipare alla gara in epigrafe in quanto colpito da una squalifica inflittagli allorchè aveva partecipato ad una gara del campionato Allievi Regionali. Nel merito la reclamante ritiene che la squalifica subita dal tesserato avversario nel campionato Allievi Regionali è preclusiva alla di lui partecipazione ad una gara del campionato Allievi Provinciali nella vigenza di detta sanzione. Chiede pertanto l’accoglimento del reclamo in seconda istanza e la vittoria della gara. La C.D.T.T. respinge il reclamo. La decisione del G.S. appare pienamente condivisibile anche alla luce della giurisprudenza che questo Collegio ha adottato nel tempo. L’art. 22 comma 3 del C.G.S. dispone che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Orbene, la squalifica cui è stato sottoposto il calciatore Brancato è maturata nell’ambito del Campionato Regionale Allievi che è campionato diverso e ben distinto dal Campionato Provinciale Allievi B. La distinzione fra i due campionati la si rileva sia per la diversità degli stessi in ambito territoriale, sia per la diversa modalità di gestione la quale è svolta da organismi diversi (Comitato Regionale Toscana da una parte e Delegazione provinciale dall’altra), oltre che dal diverso Giudice Sportivo legittimato e competente per la determinazione delle sanzioni. Da quanto esposto si evidenzia chiaramente come i due campionati abbiano un assetto ben distinto e peculiarità diverse. Da ciò non appare corretto sostenere che i due campionati, per il solo fatto di avere la stessa denominazione per fascia di età (allievi) sono da considerarsi alla stessa stregua e quindi rientranti nel precetto imposto dall’art. 22 comma 3 del C.G.S. Di alcun pregio, a parere di questo Collegio, deve considerarsi la citazione giurisprudenziale prodotta dalla reclamante in virtù di quanto evidenziato in precedenza ed occorre porre molta attenzione in ordine ai concetti di “fascia”, e “girone” al fine di inquadrare al meglio il disposto normativo. Vale appena il caso di ricordare come il Collegio si sia già espresso in tema di applicazione dell’art. 22 comma 3 del C.G.S. (C.U. n.28 del 3/1/08 C.R.T.) inquadrando con chiarezza i termini della questione confermati, fra l’altro, anche in sede nazionale. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it