COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 30 – stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dal G.S. Carli Salviano avverso la decisione del G.S.T. di Livorno che ha squalificato il sig. Giusti Valerio fino al 4.01.2009. C.U. n° 14 del 08.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 30 – stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dal G.S. Carli Salviano avverso la decisione del G.S.T. di Livorno che ha squalificato il sig. Giusti Valerio fino al 4.01.2009. C.U. n° 14 del 08.10.2008. Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al sig. Giusti Valerio poiché espulso per aver contestato una decisione del D.G., alla notifica lo offendeva e lo applaudiva ironicamente; di poi teneva un atteggiamento sleale non dichiarando la sua vera identità. Al momento di lasciare il terreno di gioco offendeva nuovamente il D.G. Il tutto accadeva nel corso della gara Allievi fra Carli Salviano e Salivoli Calcio del 05.10.2008. Con il reclamo proposto la società nega le offese all’arbitro da parte del proprio tesserato (che rivestiva la qualifica di allenatore) e asserisce che lo stesso non poteva negare la propria identità in quanto riferita al D.G. da altri tesserati della stessa squadra. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione. Con supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio ai fini istruttori, l’arbitro conferma quanto già risultante agli atti con ulteriori precisazioni. Il Giusti effettivamente celava la sua identità fornendo altro nominativo (con il quale l’arbitro aveva in precedenza interloquito), e solo successivamente vi era la fattiva collaborazione di altri due tesserati che riferivano al D.G. le vere generalità del Giusti, poi riscontrate dall’arbitro al rientro negli spogliatoi. Il reclamo non merita accoglimento. I fatti descritti negli atti di gara, poi puntualizzati nel supplemento di rapporto, risultano assolutamente chiari. La sanzione comminata non lascia margine per una riduzione, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti dallo stesso D.G. in merito alle false generalità fornite dal Giusti, circostanza, questa, ancor più grave in un campionato Allievi dove i giovani dovrebbero essere educati e istruiti dal proprio allenatore, il quale invero ha adottato un comportamento deprecabile e diametralmente opposto ai sani principi sportivi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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