COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 041 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo Unione Sportiva Albinia Avverso Squalifica Calciatore Saloni Davide Per 3 Gg.(C.U. N° 24 Del 30102008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 041 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo Unione Sportiva Albinia Avverso Squalifica Calciatore Saloni Davide Per 3 Gg.(C.U. N° 24 Del 30102008) Propone rituale reclamo la Unione Sportiva Albinia avverso la sanzione in epigrafe comminata dal G.S.T della Toscana con la seguente motivazione:” Per aver offeso un A.A. e i componenti della panchina avversaria”. Sostiene la reclamante, nel chiedere una riduzione della squalifica, che le offese del calciatore erano rivolte esclusivamente alla panchina avversaria, in reazione ad accuse a lui rivolte mentre si trovava a bordo campo per essere sottoposto alle cure del massaggiatore. Afferma quindi che l’A.A. avrebbe equivocato anche per la posizione dell’A.A. medesimo, distante circa trenta metri dal Saloni, che sarebbe stato impossibilitato a cogliere i veri destinatari dell’unica frase offensiva. Censura il comportamento del proprio tesserato, ma ritiene che debba essere punito solo per ciò che effettivamente ha commesso, chiede inoltre l’audizione dello stesso tesserato e dei componenti la panchina per meglio evidenziare la propria tesi. La C.D. esaminati gli atti ed i documenti ufficiali, decide di respingere il reclamo. Preliminarmente occorre evidenziare come le richieste istruttorie non possano trovare ingresso in quanto, il calciatore squalificato, non avendo provveduto a reclamare in proprio, non puo’ presenziare al dibattimento. men che meno gli altri soggetti indicati, i quali assumerebbero la qualifica di testimoni che, come e’ noto, non possono essere ammessi se non per specifiche fattispecie (illecito sportivo).Passando all’esame del gravame si puo’ stabilire quanto segue: Quanto riportato dall’A.A. nel rapporto di gara è estremamente chiaro e riferisce di due, e non una frase offensiva, sia il contenuto delle due frasi, sia il fatto che l’una (quella rivolta all’A.A.) sia formulata al singolare e l’altra (quella alla panchina avversaria) sia formulata al plurale, non possono lasciare dubbi su quali fossero gli oggetti delle offese. Anche sotto il profilo della congruità la sanzione appare ben commisurata e va pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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