COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 42 – stagione sportiva 2008/09 Reclamo dell’Audace Isola D’Elba avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Allori Giacomo. C.U. n.23 del 23-10-2008
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
42 – stagione sportiva 2008/09 Reclamo dell’Audace Isola D’Elba avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Allori Giacomo. C.U. n.23 del 23-10-2008
Nel corso del secondo tempo della gara “ Audace Isola D’Eelba – A.S.D. Capanne”, valevole per il campionato di I categoria-gir. A, il calciatore Allori Giacomo apostrofava in maniera offensiva il D.G. Alla notifica del provvedimento di espulsione il calciatore in questione si dirigeva minacciosamente verso l’arbitro, con il chiaro intento di colpirlo. Veniva, però, prontamente fermato da alcuni compagni di squadra. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Isola D’Elba, la quale sostiene che il proprio tesserato pronunciava nei confronti del D.G. frasi di protesta e non certamente offensive. Inoltre la reclamante afferma che l’espulsione del calciatore sarebbe scaturita da doppia ammonizione. Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.
Dall’esame degli atti allegati al procedimento emerge in maniera indubitabile quanto ascritto al giocatore in questione. Lo stesso reclamo appare estremamente vago, laddove non specifica nemmeno quali sarebbero state le frasi di protesta pronunciate nei confronti del D.G. Inoltre dal rapporto gara emerge che l’espulsione del calciatore è avvenuta per rosso diretto. Comunque, consi derato anche il tentativo di aggressione, la sanzione applicata dal G.S. appare assolutamente congrua.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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