COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 037 – Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo U.S. Monzone Avverso Squlifica Per 3 Gg. Del Calciatore Delle Piane Claudio (C.U. N° 24 Del 30102008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 037 – Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo U.S. Monzone Avverso Squlifica Per 3 Gg. Del Calciatore Delle Piane Claudio (C.U. N° 24 Del 30102008) Propone rituale reclamo l’U.s. Monzone avverso la squalifica in epigrafe comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione:” Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Sostiene la reclamante che il calciatore non avrebbe tenuto condotta violenta, ma avrebbe solo dato una leggera spinta ad un avversario con il quale aveva appena avuto un normale scontro di gioco, e mentre i due si stavano rialzando da terra. Aggiunge che perfino l’avversario avrebbe invitatol’arbitro a non espellere il Delle Piane dicendo di essere stato appena toccato, infine afferma che lo stesso D.G. a fine gara avrebbe ammesso di essere stato troppo severo nell’occasione dell’espulsione. Chiede conseguentemente una riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto contraddice quanto affermato dalla reclamante. In particolare riafferma che il Delle Piane ebbe a colpire non con una lieve spinta l’avversario, ma con uno schiaffo in reazione ad una trattenuta della maglia. Lo schiaffo non era stato particolarmente violento, anzi quasi assimilabile ad un gesto di stizza più che con l’intenzione di far male, ma sicuramente atto ad essere inquadrato, disciplinarmente, nel contesto degli atti qualificabili come condotta violenta ai sensi del C.G.S.. Il D.G. nega infine sia che l’avversario colpito sia intervenuto a difesa del Delle Piane invitando l’Arbitro a non espellerlo, sia di aver affermato a fine gara di essere stato troppo severo con l’espulsione. La sanzione comminata è quella minima prevista dal codice per la condotta violenta e pertanto va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa
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