COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 040 – stagione sportiva 2008/09. reclamo della G.S Jolly Montemurlo avverso dec. Del G.S. Toscana. Squalifica Ferri Cristiano fino al 22.11.2008 ( C.U 23 del 23.10.2008 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 040 – stagione sportiva 2008/09. reclamo della G.S Jolly Montemurlo avverso dec. Del G.S. Toscana. Squalifica Ferri Cristiano fino al 22.11.2008 ( C.U 23 del 23.10.2008 ) La societa’ Montemurlo, ritenendo ingiusta e troppo gravosa la sanzione assunta nei confronti del proprio tesserato, chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento in oggetto indicato. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S. Il dettato normativo indica come non siano reclamabili le squalifiche a Tecnici e/o inibizioni a dirigenti fino ad un mese . Nel caso di specie la squalifica del tecnico della societa’ Gracciano, e’ inferiore ad un mese. P.Q.M La C.D.T. toscana dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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