COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 33 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’USD Castelnuovese avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Vetrini Luca fino al 16.02.2009, e ha comminato l’ammenda di € 600,00 alla società. C.U. n° 22 del 16.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 33 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’USD Castelnuovese avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Vetrini Luca fino al 16.02.2009, e ha comminato l’ammenda di € 600,00 alla società. C.U. n° 22 del 16.10.2008. Il Giudice Sportivo comminava alla società Castelnuovese l’ammenda di € 600,00 “per aver consentito a fine gara a due persone non autorizzate e non identificate di accedere al recinto spogliatoi ove con il proprio comportamento offensivo ed intimidatorio verso il D.G. impedivano e ritardavano il rientro dello stesso nei locali spogliatoio. L’assenteismo della dirigenza permetteva fra l’altro ad uno di detti estranei l’accesso nello spogliatoio arbitrale che veniva consentito dall’arbitro solo per cercare di riportare alla calma una situazione suscettibile di ulteriori contestazioni. Recidiva specifica”. Il tesserato Vetrini Luca, allenatore, veniva squalificato fino al 16.02.2009 poiché a fine gara rivolgeva frasi offensive al D.G. ed agli organi arbitrali. Di poi, di fronte alla ripetuta richiesta di assistenza dell’arbitro che si trovava di fronte ad una situazione di pericolo, si negava, e compiacendosi della particolare circostanza rivolgeva all’ufficiale di gara frasi gravemente irriguardose ed allontanandosi di qualche metro manifestava atteggiamento distaccato e passivo. Quanto sopra è accaduto in occasione della gara Castelnuovese – Montalcino del 12.10.2008. Con il reclamo proposto la società USD Castelnuovese fornisce la propria versione dei fatti. Si dilunga e si sofferma, in particolare, e con non poca ironia e sarcasmo, sull’attendibilità di quanto descritto dall’arbitro nel proprio rapporto. Asserisce che lo stesso D.G. possa essere stato condizionato a vario titolo (come descritto in atti), nega l’esistenza di pericolo per l’arbitro al suo rientro negli spogliatoi ed evidenzia – a suo parere – come sia inverosimile che un D.G. in pericolo chieda aiuto ad un dirigente che lo ha appena offeso e non ad un Carabiniere che gli era molto più vicino e che osservava la situazione. Conclude con le richieste di mitigazione della sanzione inflitta e di audizione personale. All’odierna udienza la reclamante conferma sostanzialmente quanto già evidenziato, precisando che quanto proferito dal Vetrini non avesse un contenuto particolarmente offensivo. Ribadisce come non vi sia stato alcun pericolo per l’arbitro, e che comunque non era di competenza dell’allenatore occuparsi dell’arbitro. Afferma che al più al Vetrini possa essere imputato solo un comportamento offensivo seppur in misura inferiore rispetto a quanto riportata sugli atti di gara. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori da questo Collegio, l’arbitro conferma quanto già agli atti, precisando il perché a suo avviso il Carabiniere presente poteva non essersi accorto del pericolo percepito dallo stesso D.G., e per quale motivo non ne avesse richiamato l’attenzione. Il reclamo merita parziale accoglimento. Che il Direttore di gara si sia sentito in pericolo appare fuor di dubbio, alla luce degli atti. Parimenti, appare poco convincente la versione fornita dalla società a difesa del Vetrini. Non si difende, la reclamante, sulla presenza di due persone estranee negli spogliatoi, e nessuna considerazione particolare viene effettuata per quanto concerne l’ammenda irrogata proprio per tale circostanza. Allo stesso modo, alla luce dei chiarimenti del D.G., non convince la tesi che se vi fosse stato reale pericolo, il Carabiniere sarebbe comunque intervenuto fin da subito. Il disinteressamento del Vetrini, che in quanto allenatore non sarebbe un tesserato addetto all’arbitro è assolutamente ingiustificabile: egli era in quel momento l’unico dirigente della società presente (la società infatti ha confermato di non sapere dove fosse il dirigente addetto all’arbitro) e aveva il preciso dovere di salvaguardare l’arbitro in presenza di specifica richiesta (si noti, il tutto si è svolto nel giro di qualche minuto), senza disinteressarsi perché a suo parere non c’era alcun pericolo (o forse – ma non cambia la sostanza delle cose - lo stesso allenatore sapeva non esserci pericolo perché ben conosceva i due individui negli spogliatoi?). Pertanto, acclarato che l’arbitro ha percepito una situazione di pericolo e che l’unico dirigente presente non si sia attivato, anzi ha insistito nel proferire frasi per lo meno irriguardose, rimane da decidere sull’entità della sanzione irrogata. La Commissione evidenzia come al D.G. fosse impedito di raggiungere lo spogliatoio; la decisione del Primo Giudice non è, quindi, così fuori luogo come la reclamante vorrebbe fare credere. Ma una seconda lettura degli atti, tenuto conto che il diniego del Vetrini all’assistenza non può essere accettato così come proposto dalla società, e che la presenza del Carabiniere probabilmente avrebbe potuto configurare un deterrente qualora la situazione fosse degenerata ulteriormente, ma che nulla è poi effettivamente accaduto all’arbitro salvo il momentaneo impedimento ad entrare nei locali, lasciano margine per una rivisitazione della squalifica comminata. La C.D. evidenzia, infine, come i toni e le espressioni contenute del reclamo necessitino, se del caso, di una valutazione degli Organi competenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo per quanto riguarda l’ammenda di € 600,00. Riduce la squalifica al sig. Vetrini Luca al 15.01.2009 e dispone la restituzione della tassa di reclamo. Dispone altresì l’invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza.
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