COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 038 – Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Tavola Calcio Avverso Ammenda Euro 700,00 (C.U. N° 24 Del 30102008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 038 – Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Tavola Calcio Avverso Ammenda Euro 700,00 (C.U. N° 24 Del 30102008) Propone rituale reclamo la A.S.D. Tavola Calcio avverso la sanzione in epigrafe comminata dal G.S.T della Toscana con la seguente motivazione:” Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara e termine. Per lancio di un pallone in campo verso l’arbitro senza colpire. Per danneggiamenti all’autovettura del D.G. che veniva, inoltre, colpita da diversi sputi. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal D.G. purchè siano osservati gli adempimenti previsti dalle disposizioni della L.N.D.”. Sostiene la reclamante, nel chiedere l’annullamento della ammenda, che i danni all’autovettura del D.G. non possano e non debbano essere posti a carico della società in quanto il D.G. pur avendo parcheggiato la propria auto all’interno della struttura e pur avendo consegnato le chiavi al dirigente addetto, non avrebbe fatto controllare lo stato dell’autovettura e l’integrità della carrozzeria. Aggiunge la società che la macchina sarebbe stato costantemente vigilata dal bigliettaio che avrebbe dichiarato di non aver visto alcuno avvicinarsi all’auto. Dichiara inoltre di aver contestato la cosa a fine gara alla presenza di un commissario di campo, nega infine che la presenza di sputi sull’auto del D.G., affermando trattarsi di resina caduta dai pini. Contesta infine il lancio del pallone sostenendo che il lancio era stato effetuato da un ragazzo del settore giovanile che lo avrebbe recuperato e lanciato in campo per destinarlo alle cure del custode e non certo per colpire l’arbitro. Nulla dice la società a proposito delle offese e minacce contestate dal primo giudice. La C.D. esaminati gli atti ed i documenti ufficiali, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel proprio supplemento, in modo chiaro e circostanziato, risponde alle affermazioni della società reclamante ribadendo il contenuto del proprio rapporto di gara. Aggiunge di aver fatto visionare la vettura prima della gara al dirigente addetto, e che a fine gara i danni sono stati accertati anche dall’osservatore arbitrale (non il commissario di campo), presente in loco. Ribadisce altresì la presenza di sputi sul cofano che non potevano essere confusi con la resina dei pini e la presenza della impronta di pallonate. Circa l’episodio del lancio del pallone al suo indirizzo da parte del pubblico, l’arbitro smentisce che a farlo possa essere stato un ragazzo del settore giovanile per recuperare il pallone stesso, in quanto il lancio era stato effettuato da un uomo di mezza età che tentava di colpire il D.G. col pallone mentre, insieme ad altri tifosi, offendeva il D.G. al suo passaggio a fine gara. La C.d. osserva in primo luogo come il rapporto del D.G. ed il supplemento costituiscono prova privilegiata, e la conferma effettuata dall’arbitro in modo chiaro ed inequivocabile prova ciascun elemento a carico della società Tavola Calcio. Quanto previsto come modalità per la risarcibilità dei danni subiti dall’autovettura è stato seguito, nessun dubbio circa gli altri episodi subiti dal D.G. e dalla sua autovettura (tra le altre cose le pallonate alla macchina evidenziate dalle impronte non sono state neppure contestate dal primo giudice pur essendo già presenti nel primo rapporto), mentre per le offese e minacce neppure la società le contesta. Anche sotto il profilo della congruità la sanzione appare ben commisurata e va pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it