COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 055 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo G.S. Butese Avverso Squlifica Per 4 Gg. Del Calciatore Coscetti Luca(C.U. N° 17 Del 30102008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 055 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo G.S. Butese Avverso Squlifica Per 4 Gg. Del Calciatore Coscetti Luca(C.U. N° 17 Del 30102008) Propone rituale reclamo il G.s. Butese avverso la squalifica in epigrafe comminata dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione:” Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica offendeva il D.G. reiterando le offese dopo aver lasciato il terreno di gioco. Sanzione aggravata perché capitano”. Sostiene la reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, che il calciatore una volta espulso per somma di ammonizioni sarebbe uscito senza proteste, proteste effettuate solo in un secondo momento allorchè giunto alla porta degli spogliatoi ha trovato la stessa chiusa a chiave. Non è chiaro dal reclamo se le proteste del Coscetti sarebbero state effettuate all’indirizzo del custode, reo di aver chiuso la porta, o all’indirizzo del D.G. (evidentemente privo di colpe in relazione alla porta dello spogliatoio). La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto nulla dice a proposito dello spogliatoio chiuso (e del resto la cosa appare di scarsa rilevanza), ma conferma che il Coscetti appena espulso per doppia ammonizioni lo ha offeso una prima volta reiterando le offese una volta uscito dal campo. La qualifica di capitano comporta inevitabilmente un aggravamento della sanzione. La sanzione comminata è congrua e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa
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