COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 050 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Gara Intercomunale Monsummano – S.Marco Avenza (1-0) del 25/10/08. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.24 del 30/10/08 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 050 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Gara Intercomunale Monsummano – S.Marco Avenza (1-0) del 25/10/08. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.24 del 30/10/08 C.R.T. Reclama la società Intercomunale Monsummano avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S. al calciatore Zampino Thomas “per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante sostiene la involontarietà del fallo avvenuto allorché il proprio tesserato, nell’intento di proteggersi da un urto con la rete di recinzione del campo, ha colpito anche il calciatore avversario. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. La versione fornita dall’arbitro appare chiara ed inequivocabile e costituisce prova privilegiata ai fini del decidere. Di converso, quella della società, non è convincente in quanto la dinamica, così’ come riportata, non denota credibilità. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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