COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 52 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Cascina avverso la squalifica inflitta dal G.S. al giocatore Meliani Alessandro (C.U. n. 24 del 30/10/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 52 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Cascina avverso la squalifica inflitta dal G.S. al giocatore Meliani Alessandro (C.U. n. 24 del 30/10/2008) L'Associazione Sportiva Dilettantesca Cascina, impugnava, ritualmente e tempestivamente, il predetto provvedimento disciplinare, contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato. Il G.S. motivava così la propria decisione, con riferimento a quanto avvenuto in data 26 ottobre 2008, nel corso dell’incontro disputato contro la società ospitata Elba 2000: “Espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento disciplinare offendeva il D.G., toltasi la maglia la tirava verso la panchina e si allontanava lentamente. Posizionatosi vicino al cancello degli spogliatoi reiterava le offese. Entrando negli spogliatoi prendeva a calci la porta.”. La società nel reclamo, pur confermando parzialmente i fatti contestati al calciatore, propone un'interpretazione diversa e chiede una riduzione della squalifica irrogata. Ritiene la reclamante, infatti, che nel caso specifico il calciatore Meliani, dopo aver subito la sanzione del cartellino rosso, si sia tolto la maglia lasciandola cadere a terra mentre raccoglieva una borraccia. Escludendo in modo assoluto che il calciatore abbia preso a calci la porta (poiché sulla stessa non furono rinvenuti danni), afferma che la chiusura difettosa della medesima la rende estremamente rumorosa e che sarebbe stato comunque impossibile per il D.G. scorgere direttamente il gesto del Meliani. La C.D.T. riteneva necessario un'ulteriore approfondimento istruttorio e provvedeva ad acquisire da parte del D.G. (previamente informato delle censure contenute nel reclamo) un supplemento arbitrale. L'arbitro però nell'atto smentisce punto per punto tutte le difese proposte confermando in toto l'originario rapporto e dettagliando ulteriormente le singole condotte del giocatore; nega che il gesto di tirare la maglia possa essere stato in qualsiasi modo equivocato affermando di aver potuto personalmente assistere al gesto di stizza, posto in essere dal Meliani, di colpire la porta dello spogliatoio con un calcio. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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