COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI B 043 Stagione Sportiva 2008/09 Gara Viola Calci 2006 – Pontedera (2-1) Del 19/10/2008. Campionato Giovanissimi B. In C.U. N.16 Del23/10/2008 D. P. Pisa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI B 043 Stagione Sportiva 2008/09 Gara Viola Calci 2006 – Pontedera (2-1) Del 19/10/2008. Campionato Giovanissimi B. In C.U. N.16 Del23/10/2008 D. P. Pisa. Reclama la Società Viola Calci 2006 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1)Inibizione fino al 30/06/09 al sig. Anelli Maurizio il quale “espulso per offese al D.G. a fine gara entrava nello spogliatoio senza autorizzazione e teneva comportamento irriguardoso. Successivamente offendeva e minacciava il D.G. fuori dall’impianto sportivo e tentava di aggredirlo trattenuto da alcune persone. Lo inseguiva di poi con la propria auto desistendo successivamente dall’inseguimento”. 2)Ammenda di €. 100,00 per mancata sorveglianza spogliatoio del D.G., rifiuto di assistenza al D.G. mentre si allontanava dal terreno di gioco accompagnato dai dirigenti della squadra avversaria. La reclamante sostiene le proprie tesi difensive come segue: 1)Quanto al comportamento del dirigente sig. Anelli, la società nega che lo stesso sia entrato nello spogliatoio arbitrale senza permesso, nega l’inseguimento con l’auto e rovescia i termini della questione in ordine ai fatti di fine gara. Sul punto, la reclamante sostiene che il proprio tesserato stava parlando con alcune persone circa i motivi del suo allontanamento dal terreno di gioco quando l’arbitro, che passava accanto a loro, puntando il dito di una mano verso di loro ha iniziato a minacciare sanzioni disciplinari oltre che di passare alle vie di fatto con lo stesso sig. Anelli. 2)Quanto alla sanzione pecuniaria, la reclamante sostiene come nessun problema si è verificato relativamente all’arbitro, quindi non esiste motivo per la sanzione. La reclamante conclude chiedendo la revoca della sanzione pecuniaria ed una riduzione della sanzione per il sig. Anelli. Chiede inoltre l’audizione da parte della C.D. e si dichiara disponibile a portare testimonianze dell’accaduto. Il D.G. nel supplemento di rapporto ribadisce il disinteresse della società circa il suo accompagnamento al mezzo pubblico più vicino, ribadendo tutte le situazioni che hanno visto protagonista il sig. Anelli, smentendo tuttavia le frasi che lo stesso gli ha attribuito. All’udienza del 14/11/08 la C.D. ha provveduto ad ascoltare il Presidente della società reclamante, il quale ha ribadito le tesi difensive già illustrate in ricorso, sottolineando la probità del proprio dirigente e la riserva di quest’ultimo circa ulteriori attività, a sua tutela, in altra sede. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali ed udita la parte reclamante accoglie il reclamo come da motivazione. In via preliminare respinge l’istanza istruttoria circa l’audizione di testimoni in quanto inammissibile. a)Per quanto attiene il sig. Anelli occorre sicuramente rivisitare la sua posizione in quanto dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento, non si evincono con chiarezza tutti gli elementi di responsabilità che hanno determinato la sanzione nei termini di cui al disposto del G.S. Sicuramente il dirigente ha proferito frasi inidonee alla sua posizione ed è stato per questo espulso dal campo. Anche in ordine al suo ingresso nello spogliatoio arbitrale non può non rilevarsi come la versione fornita dal D.G. debba essere considerata prevalente rispetto a quella della reclamante. Ciò che invece lascia perplesso il Collegio, attiene ai fatti ascritti all’Anelli in ordine al tentativo di aggressione ed all’inseguimento in auto. Quanto al tentativo di aggressione appare quantomeno discutibile che una persona che ha intenti violenti, giunto ad un metro dall’obiettivo (arbitro), desista dal suo intento solo perché trattenuto a stento da alcuni presenti. Infatti, l’estrema vicinanza dei soggetti rende inverosimile una possibilità di blocco dell’agente se si tiene in debita valutazione la circostanza, riferita dall’arbitro, che lo stesso gli si avvicinava correndo. Per quanto attiene all’inseguimento con l’auto, siamo addirittura ad una sorta di processo alle intenzioni. Infatti, dagli atti ufficiali non risulta alcun elemento che caratterizzi tale tipo di intenzioni: non un tentativo si speronamento, di blocco, di gioco di fari, di sorpassi azzardati e così via. Dalla lettura dei citati emerge soltanto che un dirigente della squadra avversaria, che si trovava dietro all’auto del sig. Anelli, avrebbe telefonato con il cellulare all’autista del veicolo nel quale si trovava l’arbitro avvertendolo che l’Anelli li stava seguendo. Sinceramente con questa ricostruzione del fatto, appare assai difficile qualificare l’accaduto come un vero e proprio inseguimento, visto che poi l’Anelli, giunto a Navacchio, avrebbe addirittura cambiato strada. b)Quanto alla sanzione pecuniaria, il Collegio ritiene di dovere accogliere integralmente il reclamo sul punto in quanto non si ravvisa alcuna violazione di norme giuridiche da parte della reclamante se non il non essersi resa disponibile ad accompagnare l’arbitro verso casa (anche ad una semplice fermata di bus), una volta terminata la gara. Orbene tale funzione non pare possa essere annoverata fra gli oneri posti a carico della società ospitante, quanto piuttosto in un gesto di mera cortesia. In ordine allo spogliatoio arbitrale infine, non pare vi siano stati problemi di alcun tipo circa la sua “sorveglianza”. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto: 1)Commina la inibizione al sig. Anelli Maurizio fino al 30/04/2009 riducendo quella originaria. 2)Revoca integralmente la sanzione pecuniaria di €. 100,00 inflitta dal G.S. alla società Viola calci 2006. 3)Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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