COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 51 stagione sportriva 2008/09 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantesco Juventus Club Viareggio avverso la squalifica per tre gare del giocatore Favazza Niccolò (C.U. n.19 del 6/11/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 51 stagione sportriva 2008/09 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantesco Juventus Club Viareggio avverso la squalifica per tre gare del giocatore Favazza Niccolò (C.U. n.19 del 6/11/2008) Il reclamo proposto investe la decisione del G.S., applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 1/11/2008 tra la società ospitante Oratorio Don Bosco avenza e la Società reclamante: “Per comportamento irriguardoso verso il D.G., allontanandosi dal terreno di gioco lo offendeva”. Ricorre l’impugnante contestando integralmente i fatti; il ragazzo avrebbe semplicemente detto “ma dai” nel contestare l'assegnazione di un calcio d'angolo; il D.G. avrebbe ripreso il giocatore per poi mostrargli il cartellino rosso. Il Favazza si sarebbe dunque allontanato in lacrime dal campo senza proferire alcuna frase offensiva e pertanto la società conclude chiedendo una riduzione della squalifica. Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto da questa Commissione, il D.G. conferma invece quanto contenuto nell'originario rapporto precisando le parole ed i gesti che lo avrebbero indotto all'espulsione; successivamente il calciatore si sarebbe effettivamente allontanato dal terreno con la testa tra le mani ma nel fare ciò avrebbe continuato a contestare le decisioni adottate anche attraverso espressioni chiaramente offensive. Le sanzione risulta pertanto corretta e contenuta nei minimi edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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