COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 056 stagione sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D.C. Perignamo Calcio Avverso Le Seguenti Sanzioni – Squalifica Del Campo Di Gioco e 1.200 Euro Di Ammenda – Mancini Lorenzo Squalifica Fino Al 652009 – Volpi Marco Squalifica Fino Al 652009 – D’oca Matteo Squalifica Fino Al 612009 – Spadoni Nicola Squalifica Fino Al 612009 (C.U. N° 25 Del 6112008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 056 stagione sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D.C. Perignamo Calcio Avverso Le Seguenti Sanzioni - Squalifica Del Campo Di Gioco e 1.200 Euro Di Ammenda - Mancini Lorenzo Squalifica Fino Al 652009 - Volpi Marco Squalifica Fino Al 652009 - D’oca Matteo Squalifica Fino Al 612009 - Spadoni Nicola Squalifica Fino Al 612009 (C.U. N° 25 Del 6112008) Reclama la A.S.D.C. Perignano Calcio avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. territoriale della Toscana con articolate motivazioni pubblicate nel C.U., sanzioni che perlopiù sono riconducibili ad atti di violenza nei confronti del D.G. a fine gara, concretizzatesi, in somma sintesi, in spintonamenti ed offese per i tesserati Mancini e Volpi, ed in strattonamenti, offese e minacce per i tesserati D’Oca e Spadoni. Quanto alla squalifica del campo ed alla ammenda, per atti di violenza del pubblico all’indirizzo del D.G. allorchè addossato alla rete di recinzione dai calciatori che lo spingevano, veniva fatto oggetto di calci e pugni, nonché a seguito degli atti di violenza di un isolato sostenitore entrato indebitamente in campo. La società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni ritenendole eccessive smentendo che il comportamento dei propri tesserati, potesse essere ritenuto violento, ma semplicemente di protesta vibrata a seguito delle decisioni del D.G. nell’ultimo minuto di gioco che avevano portato alla rete del definitivo vantaggio della squadra avversaria. In particolare nega che il calciatore Mancini abbia spintonato il D.G. e che il calciatore D’Oca abbia strattonato l’arbitro. Quest’ultimo assieme ai dirigenti sarebbe invece intervenuto, unitamente ai dirigenti per tentare di allontanare i compagni. Data la concitazione del momento la società asserisce di non poter escludere che il D.G. sia stato apostrofato in modo poco ortodosso, né che sia stato accidentalmente urtato, ma in modo del tutto casuale. Quanto al calciatore Spadoni la società asserisce che lo stesso sarebbe stato espulso per aver raccolto una manciata di terra ed averla gettata a terra in segno di stizza, circostanza tra l’altro non riportata nel rapporto gara, e non per aver strattonato l’arbitro. Nulla dice la società riguardo a quanto ascritto al calciatore Volpi. In relazione alla ammenda il Perignano chiede una riduzione in considerazione che i dirigenti si sono prodigati per riportare la calma dimostrando atteggiamento estremamente collaborativo, e, riguardo ai fatti nega che un proprio tifoso si sia introdotto indebitamente nel recinto spogliatoi forzando un cancello per spintonare il D.G.. Nessuna richiesta viene effettuata dalla società in ordine alla giornata di squalifica di campo, forse in considerazione della non reclamabilità della sanzione. All’udienza del 21 novembre 2008 avendo la società reclamante chiesto di essere udita, era presente in rappresentanza della società l’Avv. Simone Marra del Foro di Pisa il quale ribadiva le difese già svolte in sede di reclamo, argomentando ed ampliando i concetti già espressi. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere parzialmente il reclamo. Il supplemento di rapporto conferma quanto già riportato sul rapporto gara, arricchendo con particolari ed in risposta alle difese del Perignano conferma i comportamenti sia dei tesserati che del pubblico. In relazione alla posizione del calciatore Spadoni, riferisce di non aver menzionato il gesto del lancio di terra in segno di stizza per non averlo visto, e di non aver estratto alcun cartellino rosso dopo la fine della gara. In ordine al comportamento dei dirigenti conferma che almeno uno di essi, il signor Chiarugi massaggiatore, si era prodigato in suo aiuto. Alla luce di quanto ribadito dal D.G., le sanzione comminate ai calciatori del Perignano vanno confermate, non solo perché ben rapportate a quanto dai singoli atleti commesso, ma anche in considerazione del clima venutosi a creare intorno al D.G. ed al fatto che le azioni violente del calciatori, addossando l’arbitro al recinto di gioco, hanno sottoposto il medesimo arbitro ai colpi degli spettatori da dietro la rete. Quanto alla ammenda, in considerazione che la stessa è stata inflitta unitamente alla giornata di squalifica del campo, che il primo giudice non ha tenuto conto (anche perché tale circostanza non era evidenziata nel primo rapporto) del fattivo comportamento, ancorchè limitato ad un solo dirigente, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza, la C.D. ritiene di poterla diminuire a Euro 800,00. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla A.S.D.C. Perignano Calcio a Euro 800,00, conferma per il resto i provvedimenti del primo giudice sia in ordine alla squalifica del campo di gioco sia per i calciatori. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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