COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 065 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’AC Settimello avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Cannoni Claudio fino al 28.12.2008. C.U. n° 27 del 13.11.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 065 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’AC Settimello avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Cannoni Claudio fino al 28.12.2008. C.U. n° 27 del 13.11.2008. Il Giudice Sportivo squalificava fino al 28.12.2008 il calciatore Cannoni Claudio poiché a fine gara lanciava con forza il pallone verso il D.G., senza colpirlo. Con il reclamo proposto la società conferma il calcio al pallone ma solo quale gesto di stizza, calcio non indirizzato verso l’arbitro. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione inflitta. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. ai fini istruttori, l’arbitro conferma quanto già indicato nel primo referto, precisando di non essere stato colpito essendosi spostato per evitare il colpo. Indica, altresì, che il pallone è stato scagliato “violentemente” e da circa 7-8 metri. Il reclamo non merita accoglimento. Le difese della società appaiono prive di pregio; il D.G., invero indica con estrema precisione – soprattutto nel supplemento - la dinamica degli eventi. Nel merito questo Collegio ritiene la sanzione inflitta dal Primo Giudice non congrua, alla luce di tutti gli elementi a disposizione. Per giurisprudenza consolidata, infatti, raramente lo scagliare il pallone verso il D.G. senza colpirlo viene punito con una sanzione inferiore ai 4-6 mesi (sanzione che raggiunge i mesi 13 qualora l’arbitro venga raggiunto). E’ noto come il C.G.S. preveda, all’art. 36, la cosiddetta reformatio in peius. Trattasi della possibilità per l’Organo di seconda istanza, in caso di reclamo, di modificare – aggravandola – la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. Come già ha avuto modo di evidenziare in passato, questo Collegio ritiene di dover applicare tale strumento normativo con estrema cautela, per le implicazioni che comporta in termini di gradi di giudizio esperibili. E’ però anche vero che tale norma consente, in casi macroscopicamente eccezionali, di poter ripristinare quell’equità cui devono sempre ispirarsi gli organi di giustizia sportiva al momento di dover irrogare o modificare una sanzione. Nella fattispecie in esame, quanto comminato dal Giudice Sportivo appare assolutamente mite e non in linea con la giurisprudenza consolidata di cui sopra. Ragioni di equità, unite alla massima attenzione nel riconoscere tutte le attenuanti possibili per i motivi sopra esposti, tenendo pure conto di quanto deciso nell’odierna udienza ove è stato esaminato un caso sotto taluni aspetti similare, inducono questa Commissione a rivedere quanto irrogato dal Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e commina al calciatore Cannoni Claudio la squalifica di mesi tre, ovvero fino al 13 febbraio 2009. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it