COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 045 stagione sportiva 2008/09 Reclamo del C.F. SCALESE avverso la decisione del G.S. che ha squalificato la calciatrice Cacciatori Chiara fino al 14/01/2009. C.U. n.24 del 30/10/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 045 stagione sportiva 2008/09 Reclamo del C.F. SCALESE avverso la decisione del G.S. che ha squalificato la calciatrice Cacciatori Chiara fino al 14/01/2009. C.U. n.24 del 30/10/2008. Nel corso del secondo tempo della gara “ SCALESE-SANCAT”, valevole per il campionato di serie C femminile,la calciatrice Chiara Cacciatori veniva espulsa dal terreno di gioco per aver calciato il pallone verso il D.G, colpendolo in modo fortuito alla schiena, senza procurargli alcuna conseguenza fisica. Per tale comportamento veniva squalificata fino al 14/01/2009. Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso il provvedimento del G.S. propone succinto reclamo la società Scalese, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione in considerazione del fatto che l’arbitro veniva colpito in maniera del tutto involontaria. La reclamante chiede, inoltre, di essere udita. In data 5/12/2008 compariva davanti a questa C.D. il sig. Guardini Ademaro in qualità di Presidente della società Scalese. Dopo l’esposizione del fatto ascritto alla calciatrice in questione veniva data lettura del supplemento di rapporto gara stilato dall’arbitro. Quest’ultimo in maniera molto sintetica ma alquanto contorta, conferma che il comportamento della calciatrice sia da ascriversi come atto di stizza pur concordando sulla involontarietà della pallonata ricevuta. In sede dibattimentale il Presidente della reclamante oltre a ribadire l’assoluta involontarietà del gesto, sottolineava come l’arbitro, al momento in cui veniva calciata la punizione, si trovasse ad almeno 10 metri dalla calciatrice e che la medesima calciava la palla in direzione della porta avversaria. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento e ascoltata la parte ritiene la sanzione comminata dal G.S. eccessiva rispetto al comportamento tenuto dalla giocatrice. Lo stesso arbitro nei suoi atti gara esclude che si sia trattato di un gesto volontario e comunque privo di conseguenze fisiche. Nel supplemento l’arbitro lo definisce sfortunato, pur ribadendo che si è trattato comunque di un gesto di rabbia. Certamente la situazione descritta negli atti di gara presenta delle incongruità che questa C.D. non può non considerare. Non ultimo il fatto che la calciatrice, seppur irritata nei confronti dell’arbitro, sprechi una punizione a favore della sua squadra per colpire il medesimo con una pallonata. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto questa C.D. ritiene equo sanzionare la calciatrice Cacciatori Chiara con una squalifica fino al 5/12/2008. P.Q.M. Accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it