COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 069 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sorano avverso la decisione del G.S. relativa alla regolarità della gara esterna disputata, in data 15 ottobre 2008, contro l’Unione Sportiva S. Quirico (CU. n. 27 del 13/11/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 069 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sorano avverso la decisione del G.S. relativa alla regolarità della gara esterna disputata, in data 15 ottobre 2008, contro l'Unione Sportiva S. Quirico (CU. n. 27 del 13/11/2008) L’Associazione Sportiva Dilettantesca Sorano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T.T. contestando la decisione del G.S. di seguito integralmente trascritta: “Con reclamo del 18.10.2008 l'A.S.D. Sorano G.S., in relazione alla gara disputata in data 15.10.2008 con l'U.S.D. S.Quirico, ha contestato la regolarità della posizione del calciatore tesserato per quest'ultima società, Francesco Fapperdue, in quanto lo stesso, pur avendo disputato la suddetta gara, risultava non aver scontato la giornata di squalifica inflittagli al termine della stagione precedente a seguito di una gara disputata nell'ambito del Comitato Regionale Lazio. Il reclamo suddetto, tempestivamente inoltrato a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, era dalla ricorrente contestualmente spedito, come prescritto dalle norme federali, alla società controinteressata con racc. a/r, presso l'indirizzo risultante dall'elenco abbonati degli operatori telefonici della Società Telecom Italia. Il plico raccomandato, tuttavia, veniva restituito al mittente con l'annotazione “1'indirizzo è inesatto”. Reputa questo Giudice che il proposto gravame sia inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S. che prevede che la reclamante debba integrare il contraddittorio - come nella fattispecie se riferito al risultato di una gara - inviando nei modi prescritti dall'art. 38 copia del reclamo alla controparte. In punto di rito occorre infatti rilevare che la ricorrente in prime cure non ha sicuramente ottemperato, con la comunicazione del ricorso alla società controinteressata, all'indirizzo ufficialmente risultante dal foglio di censimento, ai propri obblighi legali (vedi sito internet della F.I.G.C. Comitato Regionale Toscana L.N.D. - Annuario delle Società di Calcio Toscane - Stagione Sportiva 2008/2009). La comunicazione non è andata a buon fine unicamente per motivi riferibili alla medesima società ricorrente, ragion per cui la mancata iniziale regolare costituzione del contraddittorio essendo a lei imputabile inficia la validità dello stesso. Il ricorso dell'A.S.D. Sorano G.S., infatti, non e' stato regolarmente e tempestivamente proposto e comunicato alla controparte in quanto tale comunicazione non si è correttamente perfezionata per motivi, come detto, solo imputabili alla ricorrente e pertanto non può essere esaminato il merito del reclamo. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sorano G.S. di Sorano (Grosseto), per omesso invio della copia dei motivi alla società' controparte. Ordina addebitarsi la tassa.” Nell'ampio e ben motivato reclamo la società nega la responsabilità - ipotizzata dal G.S. di prime cure - in ordine alla mancata notifica dell'impugnazione alla controparte e cerca di dare una ricostruzione dei fatti che possa giustificare quella dicitura “tentato recapito assente” presente sulla busta. Ritiene la medesima che non sia ipotizzabile che, in una frazione di circa 500 abitanti, non sia nota a tutti, specialmente a chi deve giornalmente recapitare la corrispondenza, la sede dell'unica società di calcio locale e pertanto ipotizza che, dopo un primo tentativo, la raccomandata non sia stata volontariamente ritirata approfittando dell'incolpevole errore. Sottolineando che l'errata indicazione del numero civico sarebbe esclusivamente attribuibile ad una erronea (o forse maliziosa) segnalazione contenuta nelle pagine bianche conclude per l'accoglimento del reclamo. La società San Quirico, ripercorrendo il provvedimento del G.S. affronta la questione preliminare sulla ammissibilità dell'impugnazione dettagliando la vicenda attraverso il puntuale richiamo delle norme di riferimento e conclude pertanto, in via preliminare, per l'inammissibilità del reclamo. All'udienza del 12 dicembre 2008 veniva ascoltato il Presidente della società Sorano che insisteva nei motivi dedotti sottolineando che persino la convocazione di udienza era stata inviata con un nome non corretto ma che la relativa raccomandata era comunque stata correttamente ritirata; sottolineava infine che la propria società di appartenenza aveva da sempre avuto ottimi rapporti con la squadra del San Quirico alla quale venivano annualmente inviati (ovviamente all'indirizzo scorretto) gli auguri di natale. Veniva inoltre sentito il rappresentante delegato della società San Quirico che si riportava alle formulate controdeduzioni confermando gli ottimi rapporti tra le due società e lo scambio degli auguri natalizi. Il procedimento veniva dunque ritenuto in decisione. Le argomentazioni della società reclamante appaiono in parte condivisibili ma al di là di cosa sia ipotizzabile nella pletora di indizi che effettivamente indurrebbero a dare credito alla versione difensiva occorre rilevare ciò che manca nell'attuale procedimento e cioè la prova certa che la società San Quirico abbia realmente avuto conoscenza tempestiva dell'impugnazione. Non basta cioè provare che “di solito” la posta non correttamente indirizzata sia invece normalmente recapitata grazie alla solerzia ed alla conoscenza (del territorio e dei suoi abitanti) del postino perché non vi sarebbe comunque la dimostrazione che quello specifico reclamo sia stato effettivamente notificato alla controparte. Anzi sulla busta si legge anche “destinatario sconosciuto all'indirizzo” ed effettivamente il numero civico indicato appare diverso – 24 anziché 69 – da quello regolarmente depositato presso i competenti organismi federali dalla società S. Quirico; ovviamente qui non si tratta di un errore su una parte del nome ma di una indicazione di un numero civico peraltro decisamente distante da quello corretto. Il grado di diligenza richiesto nella notifica alle società appare inoltre tassativamente indicato dall'art 38 comma 8 C.G.S. che impone l'invio del reclamo “nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva, ovvero presso la sede della società” Appare evidente che se sulla società incombe persino l'obbligo di verificare che - ai fini del solo procedimento pendente – la controparte non abbia eletto un particolare domicilio (ad esempio presso un difensore) alla medesima venga logicamente richiesto di controllare anche l'indirizzo comunicato ufficialmente nel censimento della Federazione. Né, d'altra parte, si potrebbe in alcun modo imputare “a contrario” una qualsiasi responsabilità alla società San Quirico per la non corretta indicazione delle pagine bianche del numero civico avendo gli stessi depositato l'indirizzo esatto della propria sede negli elenchi del comitato regionale; anche perché la medesima potrebbe comunque lecitamente avere sedi distaccate magari dotate di utenze telefoniche In definitiva la richiesta prova di conoscenza, desumile da tutto il contenuto dell'art. 38 comma 7 C.G.S., non può in alcun modo essere superata da deduzioni che, sebbene assolutamente condivisibili, non danno comunque certezza sulla effettiva conoscenza perseguita ed imposta dalla norma. Occorre inoltre precisare che l'impugnazione era comunque finalizzata ad un ribaltamento del risultato conseguito sul campo per un lamentato utilizzo (verosimilmente per errore) di un giocatore che, proveniente da altro comitato regionale, avrebbe dovuto scontare ancora una giornata di squalifica. L'errore nella compilazione dell'indirizzo, sebbene comprensibile, integra pienamente l'ipotesi di inammissibilità formale ed impedisce alla giustizia sportiva di entrare nel merito del reclamo. Opportunamente la società San Quirico allegava alle proprie controdeduzioni alcune decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale che, in linea con la giurisprudenza consolidata della precedente Corte Federale, ribadiscono, in fattispecie assolutamente analoghe, l'onere di indicare il corretto indirizzo e collegano, in caso di difformità e di dubbio nella ricezione, la conseguente ed inevitabile sanzione di inammissibilità. È evidente che la Commissione Nazionale esercita, anche in ragione della possibilità di riforma delle decisioni delle singole Commissioni Disciplinari Territoriali, un potere di indirizzo giurisprudenziale che deve essere necessariamente rispettato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sorano e conferma la decisione del G.S. di inammissibilità del medesimo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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