COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA CONTARINI 071 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Polisportiva S. Maria avverso la squalifica fino al 17/1/2010 del giocatore Falorni Jonathan (C.U. n. 19 del 19/11/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA CONTARINI 071 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Polisportiva S. Maria avverso la squalifica fino al 17/1/2010 del giocatore Falorni Jonathan (C.U. n. 19 del 19/11/2008) Per quanto attiene la sanzione, rifer ibile ai fatti avvenuti in data 11 ottobre 2008 nel corso della gara tra la reclamante e la società ospitata Il Varco, il G.S. motivava così la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del Falorni: “A fine gara si dirigeva verso il D.G. con aria minacciosa offendendo gravemente l'Arbitro e gli Organi Federali. Di poi, sputava addosso al D.G. due volte. Quest'ultimo riusciva ad evitare il primo sputo, mentre il secondo lo colpiva sulla guancia destra. Successivamente minacciava il medesimo D.G. .” Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo confutando, in una precisa esposizione, la riferita dinamica degli eventi. Il Presidente contesta infatti la misura della sanzi one e, nel censurare il comportamento offensivo e minaccioso del proprio giocatore, nega l'episodio più grave. C.U. N. 33 del 23/12/2008 – pag. 1042 Il giocatore avrebbe effettivamente sputato in segno di disprezzo ma, come affermato dalla società nel reclamo: “.. non con l'intenzione di colpirlo nel viso, il nostro tesserato assumeva tale atteggiamento in segno di disprezzo ma lo sputo era rivolto verso il terreno di gioco probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche (vento e umidità dettata dalla tarda ora di fine gara circa 22.45) qualcosa può aver colpito il volto del D.G. ma il gesto non era sicuramente intenzionale ”. Si scusa, anche a nome del calciatore, per l'increscioso episodio - nel quale comunque non sarebbero stati offesi gli Organi Federali - ed auspica una serena rivalutazione di quanto successo che possa rideterminare la squalifica. Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso n el descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle; lo stesso inoltre nel supplemento, seppur in modo scarno, conferma offese, minacce e la volontarietà di entrambi gli sputi così smentendo le tesi difensive. Valutando “serenamente” quest'organo giudicante ritiene che se qualche censura può essere avanzata nei confronti del Falorni questa non sia certamente identificabile, come la difesa ipotizza, nella mira attesa la precisione con la quale il giocatore, sebbene al second o tentativo, riusciva a colpire sulla faccia il D.G.. Non è possibile infatti ritenere che una folata di vento abbia miracolosamente deviato lo sputo verso l'arbitro tanto che questi, per poterlo evitare, si sarebbe dovuto prontamente scansare; anche perché il giocatore, se la ricostruzione fosse corretta, avrebbe certamente evitato di ripetere l'elegante gesto nel timore che il magico fluido venisse ineluttabilmente calamitato verso il volto del medesimo. Il gesto descritto, altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla categoria deve essere riservato, è da solo punito, per giurisprudenza sportiva consolidata, con la squalifica di circa un anno cui deve essere necessariamente aggiunta una congrua sanzione disciplinare per le plateali minacce e le offese di condimento. Pur apprezzando la correttezza della società, nella persona del suo Presidente, nel censurare l'episodio, la C.D.T.T. ritiene che la congrua squalifica comminata possa essere utile per dissuadere possibili condotte analoghe da parte di altri giocatori e, nello specifico, consenta al giocatore di riflettere sull'illiceità del comportamento assunto. P.Q.M. la C.D.T.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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