COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 075 Stagione Sportiva 2008709 Reclamo G.S. Giovanile San Miniato Basso – Catena Avverso Squalifica Fino Al 1212009 Del Calciatore Nannetti Edoardo (C.U. N° 29 Del 27 112008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
075 Stagione Sportiva 2008709 Reclamo G.S. Giovanile San Miniato Basso - Catena Avverso
Squalifica Fino Al 1212009 Del Calciatore Nannetti Edoardo (C.U. N° 29 Del 27 112008)
Reclama il G.S. Giovaneile San Miniato B.C. avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S.
Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver colpito con un calcio nel
sedere un giocatore a palla lontana, a seguito del provvedimento disciplinare, mentre si avviava
verso gli spogliatoi, colpiva con una forte gomitata al volto un calciatore a vversario,
raggiungendolo al naso e provocandogli copiosa fuoriuscita di sangue”.
C.U. N. 33 del 23/12/2008 – pag. 1040
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il proprio calciatore abbia
colpito l’avversario con un calcio nel sedere non in azione di gioco, ma conte sta che siano avvenuti
i fatti relativi al secondo episodio di violenza, infatti la reclamante sostiene che il calciatore espulso
sarebbe stato accompagnato da un dirigente negli spogliatoi senza venire a contatto con alcun
giocatore avversario.
Chiede altresì un “incontro chiarificatore dei fatti avvenuti, per i quali potete chiedere riscontro alla
squadra avversaria”
La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il
reclamo.
Preliminarmente si rileva la impossibilità di dar corso alle richieste istruttorie sia per quanto
concerne il “riscontro alla squadra avversaria” cosa assolutamente non contemplata nel codice di
rito, sia per quanto concerne “l’incontro chiarificatore” posto che, nel caso in cui la s ocietà voglia
presenziare al dibattimento chiedendo di essere ascoltata, come è nei suoi diritti processuali, deve
farne esplicita e chiara richiesta, senza usare frasi, come quella usata nel caso di specie, né
esplicite né chiare.
Quanto al merito della questione il D.G. nel supplemento di rapporto conferma gli episodi già
riportati sul rapporto di gara, ribadendo più volte di aver visto quello che ha riportato aggiungendo
che il calciatore colpito al volto è stato fuori ben cinque minuti in quanto la fuor iuscita di sangue dal
naso non si arrestava.
L’arbitro è assolutamente certo dello svolgimento dei fatti così come descritti e dell’identità
dell’autore della condotta violenta.
Quanto all’entità della sanzione l’art.19 lett. b) del CGS prevede una squalif ica di almeno tre
giornate per condotta violenta, se la condotta è di particolare violenza e porta conseguenze
all’avversario la successiva lett. c) eleva il minimo edittale a cinque giornate.
Nel caso di specie vi sono due distinti episodi, nemmeno colleg abili tra di loro con il vincolo della
continuazione, l’uno, il calcio nel sedere a gioco fermo, sanzionabile con il minimo edittale di tre
giornate ed il secondo, ben più grave sia per la dinamica, sia per le conseguenze per l’avversario
sanzionabile con un minimo di cinque giornate.
La sanzione comminata dal primo giudice nel caso di specie doveva quindi necessariamente
partire da un minimo di otto giornate (che corrispondono a due mesi di sanzione a tempo), e, in
relazione ai fatti contestati al Nannetti , pare addirittura mite considerata anche la sosta natalizia dei
campionati e l’età del calciatore, verso il quale la sanzione dovrebbe anche avere (si spera) una
funzione educativa.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativ a.
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