COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 095 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Avenza avverso le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Frediani Manuele per tre gare e Coli Davide fino al 2/04/2009 (C.U. n. 34 del 2/01/2009)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
095 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Avenza avverso le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Frediani Manuele per tre gare e Coli Davide fino al 2/04/2009 (C.U. n. 34 del 2/01/2009)
Il G.S. motivava così le sanzioni applicate a carico dei giocatori di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 21/12/2008 contro l’Unione Sporiva Monti:
Frediani Manuele “Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”.
Coli Davide “Per aver dato al D.G. una spinta di media intensità che lo faceva indietreggiare di circa mezzo metro”.
Ricorre l’impugnante ammettendo, per quanto attiene alla prima posizione, la pronunzia di tutte le frasi descritte nel rapporto ma eccependo che espressioni come “Sei un bugiardo”, “Non capisci nulla” o il classico interrogativo sulle scelte del D.G. associato all'organo sessuale maschile “non ci sembrano affermazioni e offese gravi, scurrili e inurbane e tra l'altro nemmeno reiterate, parificabili a quelle a cui siamo ormai abituati sui campi di calcio ed a tutti i livelli”.
La società appare realmente credere nell'eccezione tanto da sostenere che di solito il citato interrogativo è associato ad espressioni - considerate realmente ingiuriose persino dalla reclamante - che vengono dettagliate nel reclamo ed in assenza delle quali risulterebbe impossibile rilevare ombra di offesa. Se poi il giocatore avesse realmente espresso frasi offensive “la pena sarebbe stata comunque la medesima”.
Per quanto attiene alla contestata aggravante del ruolo di capitano il Frediani avrebbe sostanzialmente esercitato il diritto di chiedere spiegazioni al Direttore di gara sull'espulsione decretata nei confronti del compagno di squadra Coli Davide, che non lo avrebbe assolutamente spinto e pertanto sostiene che “Il comportamento del capitano Frediani è stato del tutto urbano e nei limiti di una protesta per le motivazioni del provvedimento disciplinare ritenute ingiuste”.
Nel reclamo inoltre si eccepisce che il giocatore Totti (simpaticamente denominato “il Totti” con un toscanismo forse espressione di una familiarità sportiva), capitano della Roma, avrebbe invece platealmente mandato il D.G. senza essere oggetto di analoga sanzione disciplinare nemmeno successivamente da parte “dell'osservatorio” e “quindi riteniamo opportuno che anche in 3a categoria si adotti lo stesso metro di giudizio che il Capitano della Roma Totti sia considerato per la giustizia sportiva come il Capitano alla Acsi Pol. Avenza Frediani”.
Con riferimento alla seconda posizione il calciatore Coli non avrebbe spinto il D.G. ma sarebbe stato l'arbitro ad indietreggiare di solo mezzo metro al semplice tocco del giocatore che protestava; tale limitatissimo spostamento non avrebbe neanche creato il pericolo di caduta; precisando che “Coli nella concitazione non esclude di essersi appoggiato viso a viso al D.G. ma senza alcuna volontà di spingerlo e arrecargli danno”.
Conclude pertanto insistendo nel richiedere la riduzione delle squalifiche inflitte.
Occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo.
Rimane singolare la definizione di “urbanità” attribuita nel reclamo ad espressioni che appaiono platealmente offensive; cioè il pronunziare tali frasi suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe andando a degradare la piacevole conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi.
Il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività; eventuali violazioni, anche in ambito professionistico, devono inevitabilmente emergere dal rapporto di gara non potendo, i Giudici di prime cure, utilizzare la prova televisiva espressamente disciplinato dalle Carte Federali.
Pertanto le ragioni per le quali “il Totti” non avrebbe asseritamente subito la medesima sanzione disciplinare prevista dal C.G.S. non possono essere evase da quest'organo giudicante e comunque appaiono estranee al merito del presente procedimento.
Misterioso appare poi il riferimento all' “Osservatorio”; qualora parte reclamante avesse voluto riferirsi all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive occorrerebbe rilevare che tale organismo persegue compiti istituzionali assolutamente distinti dalla Giustizia Sportiva della Federazione.
La circostanza poi che il giocatore Coli abbia persino appoggiato il suo volto su quello del D.G., colpevolmente non descritta nel rapporto ma comunque evidenziata nel reclamo, si aggiunge alla fantasiosa ricostruzione difensiva esponendo il medesimo alla possibilità di una reformatio in pejus e pertanto la sanzione benevolmente applicata risulta assolutamente corretta e contenuta nei minimi limiti edittali.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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