COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 089 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Castiglion Fibocchi avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per cinque gare il calciatore Ornani Giulio. C.U. n.32 del 18/12/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 089 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Castiglion Fibocchi avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per cinque gare il calciatore Ornani Giulio. C.U. n.32 del 18/12/08. Sul finire della gara Castigion Fibocchi-S. Firmina il calciatore Giulio Ornani veniva espulso dal terreno di gioco perché colpiva, a gioco fermo, con una manata il volto di un calciatore avversario, provocandogli una leggera perdita di sangue dal labbro. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per cinque gare. Propone reclamo la ASD Castiglion Fibocchi, sostenendo che il proprio tesserato, reagendo ad un fallo subito, si limitava a spingere l’avversario, facendolo cadere a terra. Sempre secondo la reclamante il D.G. al momento del fatto si trovava girato di spalle e piuttosto lontano dal luogo dell’accaduto. L’arbitro veniva richiamato dai giocatori della squadra avversaria e vedendo il giocatore a terra con il labbro sanguinante, per un precedente scontro di gioco, deduceva che il medesimo fosse stato colpito dal tesserato in questione. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione. Contattato per le vie brevi l’arbitro ha confermato di aver chiaramente visto il giocatore in questione colpire l’avversario. Ha sottolineato che al momento del fatto contestato si trovava a circa ½ metro dai due giocatori. Infine ha affermato che il giocatore colpito non aveva riportato precedenti ferite. Alla luce delle precisazioni pervenute questa C.D. ritiene assolutamente provato il fatto ascritto al calciatore Ornani Giulio. Ritiene, altresì, congrua la sanzione comminata dal G.S.T. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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